Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2232 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2232 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Coppola Francesco, nato a Poggiomarino il 23.8.66
imputato art, 73 T.U. 309/90
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 24.3.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Premesso che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di anni 3 mesi 6 di reclusione e 12.000 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U.
309/90;
Rilevato che la presente impugnazione censura in maniera del tutto generica (ed anche
poco chiara sul piano logico) “il calcolo attraverso il quale il Giudice perviene alla pena”;

Premesso che la assoluta genericità ed assertività della doglianza sarebbero ragioni di
per sé sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia di inammissibilità;
Rammentato, in ogni caso, che questa Corte, in tema di patteggiamento, ha
reiteratamente affermato che ( ex mu/t/s: Sez. VI 10.4.03, Valetta, Rv. 228405) — che “la parte non può
dolersi della misura della pena “patteggiata”, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale
perché la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte
integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del

Data Udienza: 16/11/2012

giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte
che vi ha dato origine, o vi ha aderito – e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed
eccezioni – “non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la
congruità della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali
sono addivenute” (Sez. III, 27.3.01, Ciliberti, Rv. 219852);
Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1500 C.

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.
dichiara
inammissibile il ricorso e
condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende
della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

Il Pre idente

P.Q.M.

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