Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22319 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22319 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Antonov Roman, nato il 16/05/1973 in Nepal

avverso l’ordinanza del 21/07/2017 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/7/2017 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato
l’inammissibilità di un’istanza di ricusazione presentata per grave inimicizia da
Antonov Roman nei confronti del Giudice dott.ssa Serena Corleto del Tribunale di
Napoli.

2. Ha presentato personalmente ricorso l’Antonov, deducendo violazione del
diritto al contraddittorio, segnalando che non avrebbe potuto produrre

Data Udienza: 24/04/2018

documentazione, in quanto il giudice ricusato dava «ordini ai carcerieri» e non
rispondeva alle istanze del ricorrente e del DAP, deducendo di non aver
partecipato al dibattimento ancora in fase preliminare e di non immaginare che il
giudice avrebbe ricominciato «strani giochi» pur avendo provveduto in prima
udienza con videoconferenza, prospettando infine che non era stato dato avviso
al tutore nonostante la comunicazione della nomina di un nuovo tutore a fronte
dello stato di interdizione.

l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, poiché non contiene un’argomentata censura
della motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’istanza
di ricusazione, incentrata sulla pretesa inimicizia grave nutrita dal Giudice, ma si
risolve nell’assertiva, generica e confusa deduzione di elementi a sostegno di
quest’ultima, peraltro ancora una volta non correlati ad alcun elemento idoneo a
comprovarne la fondatezza.
Quanto al tema dell’avviso al tutore, si tratta di elemento ancora una volta
genericamente dedotto.

2.

All’inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese

processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità,
a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/4/2018

Il Consigliere estensore
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Il Presidente

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Stefano Mogini

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per

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