Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22318 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22318 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
NAPOLI
nei confronti di:
DE FALCO EMANUELE nato il 28/03/1989 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 22/05/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
lette/s-ertt-ite le conclusioni del PG

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e-e ;.< rt, I e Data Udienza: 24/04/2018 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre in cassazione avverso l'ordinanza del 22 maggio 2017 con cui il Tribunale di Napoli non convalidava l'arresto di De Falco Emanuele, imputato per il reato di cui agli artt. 110, 337 cod. pen. per essersi egli opposto, in concorso con persone non identificate, a personale della stazione dei carabinieri di Napoli- 2. Secondo contestazione, i pubblici ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni, procedevano ad identificare il prevenuto ed a bloccarlo mentre questi, alla guida di un'autovettura in cui occultava arnesi atti allo scasso, con l'usare minaccia e violenza alla volta dei primi che gli avevano intimato l'alt, ometteva di fermarsi e conducendo il mezzo a forte velocità metteva a repentaglio l'incolumità dei militari e degli utenti della strada, nel corso del protratto inseguimento dai primi effettuato. 3. Con unico articolato motivo si denuncia l'illegittimità dell'impugnato provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza e contraddittorietà (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 381 e 382 cod. proc. pen.) in punto di valutazione della gravità del fatto, della pericolosità dell'arrestato ed alla valutazione dello stato di flagranza. 4. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, con requisitoria del 9 aprile 2018, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e come tale non merita accoglimento. 2. Ed invero la motivazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto impugnata non si lascia apprezzare come illegittima per i dedotti profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, né quanto all'espresso giudizio sullo stato di quasi-flagranza in cui venne applicata la misura precautelare né quanto a quello, nella sussistenza di una delle fattispecie di arresto facoltativo, ai sensi dell'art. 381 cod. proc. pen., sulla pericolosità del soggetto, per un accertamento condotto sulla situazione di fatto che si presentava alle forze dell'ordine al momento del compimento dell'atto. 2 Poggioreale. 2.1. Segnatamente, in ordine allo stato di quasi-flagranza, legittimante la misura, il giudice ha concluso, con ragionamento che si sottrae al sindacato di questa Corte, nel senso che quando il De Falco si presentò spontaneamente nella caserma dei carabinieri tre ore dopo il fatto, l'indicata fase, contrassegnata dall'inseguimento del primo, fosse cessata. Lo stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen. si caratterizza per lo stretto collegamento tra la condotta commissiva del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione della medesima da parte Il collegamento sussiste, e l'arresto è legittimamente operato, quando sia trascorso un certo lasso di tempo, anche non breve, durante il quale l'azione della polizia giudiziaria si sia svolta senza soluzione di continuità, anche con la finalità di espletare quegli accertamenti volti a qualificare la gravità del fatto, al fine di valutare l'esercizio della facoltà di arresto (Sez. 6, n. 10392 del 14/01/2004, Morabito, Rv. 228466). In tema di arresto in flagranza, il concetto di "inseguimento" ad opera della forza pubblica, comprende infatti ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell'indiziato di reità, purché detta attività non subisca interruzioni dopo la commissione del reato, ed anche nel caso che si protragga per più tempo (Sez. 4, n. 29980 del 20/06/2006, Sali, Rv. 234816; Sez. 6, n. 17709 del 12/04/2016, Baicu, Rv. 267127). Nel caso di specie, la valorizzata presentazione spontanea a distanza di tre ore dai fatti dell'arrestato, soddisfacendo ai principi indicati, esclude la violazione dedotta, apprezzando la non continuità delle ricerche. 2.2. Resta del pari debitamente scrutinato nell'impugnato provvedimento l'esercizio dei poteri discrezionali rimessi alla p.g., allorché si tratti di arresto facoltativo ex art. 381 cod. proc. pen., per i necessari estremi della pericolosità sociale dell'arrestato e della gravità dei fatti. Vale in tal senso l'univoco richiamo, al fine di ritenere la contenuta pericolosità del soggetto, al carattere spontaneo della presentazione ed alla circostanza che l'arrestato fosse colui che viaggiava in qualità di passeggero sull'autovettura con cui era stata posta in essere la condotta di guida pericolosa. 3. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 3 della polizia giudiziaria. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 24/04/2018 Il Consigliere estensore Laura Scalia

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