Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22317 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22317 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
P.M. presso il Tribunale di Roma
Nei confronti di
Alonzi Simone, nato il 18/07/1978 a Roma

avverso l’ordinanza del 17/11/2016 del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio,
perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/11/2016 il Tribunale di Roma ha negato la
convalida dell’arresto di Alonzi Simone, eseguito dai Carabinieri della Stazione
Nuovo Salario per i reati di cui agli artt. 337 e 322 cod. pen., rilevando che
l’arresto non era giustificato né dalla gravità del fatto, privo di significativo

Data Udienza: 24/04/2018

allarme sociale, né dalla pericolosità del soggetto, non gravato da precedenti e
pendenze.

2. Ha presentato ricorso il P.M. presso il Tribunale di Roma.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 391, comma 4, e
381, comma 4, cod. proc. pen., segnalando che il Tribunale non aveva valutato
la gravità del fatto, limitandosi ad una formula generica, e aveva considerato
solo i precedenti penali, senza tener contro delle circostanze del fatto, peraltro

formulando una valutazione ex post e non ex ante, cioè rapportandosi alla
situazione in cui si trovavano gli operanti, compiutamente descritta nel verbale di
arresto, attestante gli elementi idonei ad effettuare una valutazione concreta e
completa della situazione.
2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in quanto il
Tribunale non aveva indicato le ragioni per cui il fatto-reato fosse privo del
connotato della gravità e aveva omesso di considerare gli altri aspetti della
personalità e delle circostanze del fatto, per desumere la pericolosità del
soggetto.
Aggiunge il ricorrente che, considerando i rilievi formulati dal Tribunale per
rispondere alla richiesta di applicazione di misura cautelare, era ravvisabile una
motivazione manifestamente illogica, nella parte in cui si era fatto riferimento ad
un’esternazione estemporanea e priva di capacità intimidatoria, non essendosi
tenuto conto del contesto operativo descritto e dell’escalation di comportamenti
dell’arrestato, e nella parte in cui si era sottolineata la mancanza di nesso
finalistico dell’offerta di denaro con l’attività di ufficio, a fronte della correlazione
della condotta dell’arrestato con il suo essere stato sorpreso in macchina con una
prostituta e dell’assenza di ragioni diverse per spiegare quell’offerta.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per
l’annullamento senza rinvio, stante la legittimità dell’arresto.

4. Ha depositato una memoria il difensore dell’imputato, con la quale si
ricostruisce la vicenda alla luce delle dichiarazioni rese da quest’ultimo e si
deduce l’infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

‘7

2

2. Si rileva in primo luogo che in caso di arresto facoltativo deve darsi conto
ai sensi dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen. della gravità del reato o della
pericolosità del soggetto, presupposti anche solo in alternativa tra loro valutabili
(Cass. Sez. 6, n. 25694 dei 17/4/2003, Scarpello, rv. 225494), i quali peraltro
non devono formare oggetto di specifica motivazione da parte degli operanti,
potendo essere desunti dal verbale di arresto e dagli atti complementari (Cass.
Sez. 3, n. 35304 del 11/5/2016, Cobuccio, rv. 267999).
A fronte di ciò il Giudice deve fornire idonea motivazione su tale punto,

operato, senza tener conto di elementi dalla stessa non conosciuti o non
conoscibili (Cass. Sez. 3, n. 35962 del 7/7/2010, Pagano, rv. 248479).

3. Ciò premesso, si rileva che la motivazione del provvedimento impugnato
è apodittica con riguardo all’esclusione della gravità del reato, che non è stata in
concreto esaminata, o della pericolosità del soggetto, che è stata fondata
esclusivamente sulla mancanza di precedenti e comunque sulla base di un
apprezzamento maturato ex post alla luce del quadro valutativo sopravvenuto,
senza alcuna verifica della situazione in cui gli operanti si erano venuti a trovare
al momento dell’accertamento, avvenuto in piena notte, a fronte di una condotta
descritta come caratterizzata da una reazione progressivamente più intensa.

4.

D’altro canto il ricorrente ha fondatamente sottolineato come dalla

congiunta lettura della parte del provvedimento dedicata al rigetto della richiesta
di applicazione di una misura cautelare sia dato rilevare l’omessa considerazione
di dati decisivi, emergenti dal verbale redatto dagli operanti, essendosi fatto
riferimento ad una condotta estemporanea, priva di capacità intimidatoria, a
fronte tuttavia di una serie di reazioni scomposte, dapprima verbali e poi
culminate nello sferrare calci contro la vettura di servizio.
Ed ancora si è fatto riferimento al fatto che la somma offerta ai militari
sarebbe stata priva di nesso finalistico con l’attività di ufficio, affermazione
manifestamente illogica rispetto al contesto operativo, che vedeva i militari
impegnati di notte nel controllo di un soggetto recalcitrante che non intendeva
esibire i documenti.

5. Tali vizi della motivazione rifluiscono sulla valutazione della gravità del
fatto, solo assertivamente negata, e della pericolosità del soggetto, che non è
stata correlata anche ai profili personologici emergenti dalla vicenda.

dovendosi peraltro rapportare alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha

D’altro canto l’assunto difensivo, secondo cui sarebbero state apprezzate le
dichiarazioni rese dall’imputato, non può essere preso in considerazione ai fini
della valutazione dell’arresto e della sua convalida.

6. Sulla base di quanto precede, il ricorso deve reputarsi fondato,
conseguendone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in
presenza dei requisiti di legittimità dell’arresto.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, perché l’arresto è stato eseguito
in presenza delle condizioni di legge.
Così deciso il 24/4/2018

Il Consigliere estensore
Massirr

Ricci

Ili

Il Presidente
Stefano Mogini

P. Q. M.

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