Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22317 del 04/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22317 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARCOMANO LORENZO N. IL 05/01/1974
avverso la sentenza n. 4074/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRA();

Data Udienza: 04/05/2016

Arcomano Lorenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Milano in epigrafe, con la quale è stata confermata la
condanna dell’imputato per i reati di cui all’art.186, commi 2 lett.b) e 2-sexies,
ed all’art. 187, commi 1 e 1-quater, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 pronunciata dal
Tribunale di Como.
L’esponente censura la sentenza impugnata per inosservanza di norme
processuali in relazione all’art.114 disp. att. cod.proc.pen. ed agli artt.354-356
cod.proc.pen. deducendo che dall’orario in cui è stato redatto il verbale di
accertamenti urgenti si desume che l’avviso di farsi assistere da un difensore è
stato dato successivamente ai prelievi di urina ed ematici. Il ricorrente lamenta,
con un secondo motivo, che la relativa eccezione d’inutilizzabilità sia stata
rigettata con motivazione manifestamente illogica. Con un terzo motivo deduce
vizio di motivazione in relazione all’accertamento delle condizioni psico-fisiche
del prevenuto, avendo la Corte affermato, in contrasto con principi logici e
giuridici, che la visita medica di pronto soccorso, attestante le normali condizioni
della persona, non confutasse i sintomi di alterazione da uso di stupefacenti
rilevati un’ora prima dai verbalizzanti.
Con memoria difensiva pervenuta per PEC il 18 aprile 2016 il difensore del
ricorrente ha sviluppato i motivi di ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Va, in primo luogo, rilevato che, qualora l’accertamento del tasso alcolemico
o dell’avvenuta assunzione di sostanza stupefacente muova dalla ritenuta
emersione di una notizia di reato, esso si concreta in un atto di polizia giudiziaria
urgente ed indifferibile, da ricondursi alla tipologia richiamata dall’art. 354,
comma 3, cod.proc.pen.; di conseguenza, in ragione del disposto dell’art. 114
disp.att. cod.proc.pen., la polizia giudiziaria, nel compimento dell’atto, avverte la
persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di
fiducia, senza che sia necessario procedere alla nomina di un difensore d’ufficio,
qualora quello di fiducia non sia stato nominato o, nominato, non sia comparso,
per procedere all’accertamento. La motivazione offerta dalla Corte territoriale,
che ha ritenuto sufficiente la dicitura contenuta nel testo del verbale di
accertamento attestante l’avvenuto avviso, risulta esente da manifesta illogicità
in quanto conforme a quanto richiesto dalla norma ai fini della correttezza della
procedura da seguire.
Le prime due censure mosse dal ricorrente, che vorrebbe desumere la non
corrispondenza al vero di quanto attestato dal pubblico ufficiale redigente dal
fatto che il verbale è stato redatto in orario successivo al prelievo di urine ed
ematico, involgono una questione di fatto e propongono una lettura delle
emergenze processuali alternativa a quella contenuta nel provvedimento
impugnato, insindacabile in sede di legittimità, laddove logicamente motivata
come nel caso in esame, avendo il giudice di merito ritenuto irrilevante la
circostanza che l’orario di redazione del verbale fosse successivo, atteso che tale
circostanza non <è affatto incompatibile con la previa effettuazione, attestata nel verbale stesso, in un momento precedente quindi a quello della materiale redazione dell'atto, degli obblighi di informazione suindicati nei confronti dell'imputato>.
Con riguardo al terzo motivo di ricorso, risulta dirimente il rilievo per cui il
verbale di accertamenti urgenti deve essere consacrato, secondo quanto prevede
l’art. 357, comma 2, lett. e), cod.proc.pen., in un verbale da redigere, come si
evince dal richiamo contenuto nell’art. 357, comma 3, cod.proc.pen., secondo le
modalità previste per la redazione dei verbali di udienza che, argomentando
dall’art. 142 cod.proc.pen., sono atti redatti da pubblico ufficiale la cui nullità è
tassativamente prevista nel solo caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle
persone intervenute o manchi la sottoscrizione del redigente. Nel caso in cui si
tratti dei verbali degli accertamenti e dei rilievi eseguiti dagli ufficiali di polizia
giudiziaria ai sensi dell’art.354, comma 2, cod. proc.pen. essi, in quanto atti
2

Motivi della decisione

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 4 maggio 2016
Il Con
e estensore
Il Presidente

irripetibili, possono essere acquisiti anche al fascicolo per il dibattimento a norma
dell’art.431, comma 1, lett.b) cod.proc.pen. (Sez.2, n.17423 del 23/01/2009,
Trokthi, Rv.244344). La non corrispondenza al vero di quanto attestato nel
verbale di accertamenti irripetibili, a prescindere dall’ulteriore questione dei
poteri certificativi dell’autorità redigente, è stata sostenuta dalla deduzione di
elementi istruttori di segno contrario riferibili esclusivamente ai rilievi
sintomatici; il giudice di merito, nel suo insindacabile apprezzamento e con
motivazione esente da manifesta illogicità, ha ritenuto tali elementi istruttori
recessivi.
In particolare, la Corte territoriale ha escluso che vi fosse ragione di dubitare
di quanto attestato negli atti di polizia giudiziaria circa la constatazione da parte
dei militari delle condizioni psico-fisiche alterate dell’Arcomano allorchè venne
fermato alla guida dell’auto, sia perché tali condizioni erano state descritte in
maniera alquanto specifica dai verbalizzanti, sia perché questi ultimi avevano
interloquito più volte con lui ed avevano avuto occasione di ben e meglio poter
constatare tali condizioni, sia perché detti rilievi avevano trovato riscontro
nell’esito delle analisi ematiche e nel possesso a portata di mano di sostanza
stupefacente, sia perché l’imputato non aveva negato di aver fatto uso di
sostanza stupefacente. Si tratta di argomentazione non manifestamente illogica,
che giustifica il giudizio di inammissibilità della censura.
Le deduzioni indicate nella memoria non mutano l’inammissibilità sopra
rilevata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

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