Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22315 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22315 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Travaglia Gianfranco, nato il 13/08/1936 a Milano
nei confronti di
Celli Leonardo, nato il 04/01/1970 a Milano
Lauretta Damiano, nato l’11/01/1961 a Caltanissetta
Corrado Nicholas, nato il 16/03/1983 a Broni

avverso l’ordinanza del 22/05/2017 del G.I.P. del Tribunale di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22/5/2017 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha disposto
l’archiviazione di un procedimento penale nei confronti di Celli Leonardo,

Data Udienza: 24/04/2018

Lauretta Damiano e Corrado Nicholas per il reato di cui all’art. 372 cod. pen.,
originato da denuncia presentata dall’Avv. Travaglia Gianfranco.

2. Ha proposto ricorso il Travaglia con atto a firma anche dell’Avv. Orlandi.
2.1. Deduce violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva,
avendo il Giudice omesso di considerare le nuove indagini proposte, reputate non
pertinenti e rilevanti per porre in discussione la richiesta del P.M., senza
esercitare i propri poteri sindacatori.

indebitamente dato rilievo alla pendenza del procedimento civile.
2.3. Denuncia infine esercizio di una potestà riservata e vizio di motivazione,
in relazione alla formulata prognosi anticipatoria del giudizio e in relazione alla
contraddittorietà emergente dal riconoscimento della qualità di persona offesa
alla collettività e nel contempo dall’ammissione dell’intervento della persona
offesa.

3. Hanno presentato una memoria gli indagati a mezzo del loro difensore,
deducendo

l’inammissibilità

del

ricorso

derivante

dall’inammissibilità

dell’opposizione e dai limiti di sindacabilità dell’ordinanza di archiviazione.

4. Ha presentato una memoria di replica il ricorrente.

5. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per
l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va in primo luogo osservato che il ricorrente non riveste la qualità di
persona offesa, in quanto il procedimento aveva ad oggetto il reato di cui all’art.
372 cod. pen., rispetto al quale è persona offesa è lo Stato, portatore
dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia (Cass.
Sez. 6, n. 9085 del 22/11/2012, De Sabato, rv. 254581; Cass. Sez. 6, n. 41344
del 9/11/2006, P.O. contro ignoti, rv. 235729), con la conseguenza che il
ricorrente, quand’anche denunciante, non avrebbe potuto considerarsi
legittimato all’opposizione e a contraddire in merito (Cass. Sez. 6, n. 45137 del
4/11/2015, Cunsolo, rv. 265361).

2

2.2. Deduce inoltre vizio di motivazione, in quanto il Giudice aveva

3.

In secondo luogo deve comunque osservarsi che è stata impugnata

l’ordinanza emessa dal G.I.P. all’esito dell’udienza in camera di consiglio, contro
la quale ai sensi dell’art. 409, comma 6, cod. proc. pen., avrebbe potuto
presentarsi ricorso solo per far valere la violazione del contraddittorio in senso
formale ex art. 127, comma 5, cod. proc. pen., ipotesi nella specie non
ricorrente, essendosi piuttosto prospettata la violazione del contraddittorio in
senso sostanziale (sul punto Cass. Sez. 7, n. 28532 del 18/5/2017, Recano, rv.

4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa
dell’inammissibilità, a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/4/2018

270469).

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