Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22315 del 04/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22315 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BURGIO GIUSEPPE N. IL 25/04/1991
avverso la sentenza n. 1533/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 04/05/2016

Burgio Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna pronunciata dal
Tribunale di Palermo in relazione al reato di cui all’art.186, commi 2 lett.c) e 2bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285.
Si censura la sentenza impugnata per avere negato la sanzione sostitutiva
del lavoro di pubblica utilità nonostante il giudizio di prevalenza delle circostanze
attenuanti generiche sulla contestata aggravante di cui all’art.186, comma 2-bis,
cod. strada.
Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile.
La questione posta dal ricorso riguarda la possibilità o meno di procedere
alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità
ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada allorquando risulti contestata l’aggravante
prevista dall’art. 186, comma 2-bis, ossia l’aggravante dell’aver procurato un
incidente stradale. La questione si pone in ragione della formulazione della
clausola di riserva contenuta nell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada: , che rimanda senza
ulteriori indicazioni al , ossia al mero fatto, dell’essersi verificato un
incidente stradale in concomitanza con l’accertato stato di ebbrezza del
conducente del veicolo coinvolto nel sinistro. Il punto da affrontare, pertanto, è,
se, in presenza della aggravante speciale, sia comunque e sempre precluso
procedere alla sostituzione. Nella giurisprudenza di legittimità è ricorrente il
principio secondo il quale il giudizio di comparazione spiega i suoi effetti soltanto
in ordine alla determinazione della pena, lasciando inalterata la valutazione
deteriore dell’azione e della personalità dell’imputato. Ed è in tal senso che deve
intendersi il richiamo all’incidenza del giudizio di bilanciamento sulla
determinazione della pena operato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
(Sez. 4, n. 38141 del 11/07/2013, Polverini, Rv. 256402).
Nel delineare i margini del potere discrezionale del giudice di concedere la
sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la lettera della legge non
richiede la concreta applicazione della circostanza aggravante quale condizione
ostativa, da cui sarebbe a contrario desumibile il criterio interpretativo proposto
dal ricorrente, a differenza di quanto avviene, ad esempio, nel caso di
applicazione della recidiva ai fini dell’operatività del divieto di sospensione
dell’esecuzione di pene detentive brevi (art. 656, comma 9, cod. proc. pen.,
come modificato dall’art.9 legge 5 dicembre 2005, n. 251).
Il provvedimento impugnato risulta, dunque conforme ai principi
interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, anche
recentemente, ha affermato che il giudizio di bilanciamento tra circostanze non
elide connessi
all’aggravante in argomento (Sez. 4, n. 7821 del 06/02/2015, Luongo, Rv.
262446; Sez. 4, n. 17679 del 20/03/2014, Lanzo, Rv. 259232).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 4 maggio 2016
re estensore

Il Presidente

Motivi della decisione

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