Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22314 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22314 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FRACCARO RINO nato il 28/01/1939 a CASTELFRANCO VENETO
ZANCHETTA PAOLA nato il 24/06/1945 a CASTELFRANCO VENETO

avverso l’ordinanza del 06/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
lette/sentite le conclusioni del PG c
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Data Udienza: 24/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Gli imputati Zanchetta Paola e Fraccaro Rino propongono personale
ricorso in cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello
pronunciata ai sensi degli artt. 591 e 592 cod. proc. pen. dalla Corte
territoriale di Venezia nella rilevata genericità, nei termini di cui all’art. 581
cod. proc. pen., dei motivi di appello dai primi proposti avverso la sentenza

2. Il Procuratore generale della Corte di cassazione con requisitoria
scritta ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi per genericità dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili perché assolutamente generici.
Per una confusa esposizione, che risulta finanche di ardua
comprensione, si introducono in questa sede, come correttamente e modo
condivisibile rilevato dal P.g. di questa Corte, contenuti che, privi delle
specifiche ragioni di diritto e degli elementi di fatto destinati a sorreggere la
difesa, reiterano quelle mancanze che hanno già determinato la Corte di
appello, nell’osservanza del principio affermato da Sez. U, n. 8825 del
27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822, a ritenere l’inammissibilità
dell’impugnazione dinanzi alla stessa proposta.

2. Nella struttura dell’atto, che cumulativamente comprende le censure
portate da entrambi i ricorrenti all’ordinanza impugnata, risultano altresì
mancanti i capi ed i punti della decisione impugnati e le richieste formulate
sì da risultare il primo illegittimamente svincolato, per tutti i suoi contenuti,
dal modello impugnatorio di legge (artt. 591, comma 1, lett. c) e 581 cod.
proc. pen.).

3. All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno, per i profili di colpa correlati
alla irritualità dell’impugnazione, di una somma in favore della cassa delle
ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro duemila.

P.Q.M.
2

del Tribunale di Treviso in data 22 luglio 2016.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila in favore
della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/04/2018

Laur Scalia

Il Presidente
Stefano Mogini

Il Consigliere estensore

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