Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22314 del 04/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22314 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SERHAN EL BEKAI N. IL 15/08/1986
avverso la sentenza n. 1733/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
31/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Data Udienza: 04/05/2016
Serhan El Bekay ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova
indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di
Genova in relazione ai reati di cui agli artt.56, 624 bis e 625 n.2 cod. pen.
Si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione per avere i giudici
di appello negato le attenuanti generiche per carenza di elementi idonei a
giustificarne la concessione.
Il ricorso è inammissibile.
La censura mossa dal ricorrente risulta generica. I motivi del ricorso, a pena
di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto,
innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
In ogni caso, l’istanza di applicazione delle circostanze attenuanti generiche
risulta ampiamente esaminata dal giudice di appello, che è pervenuto al diniego
in ragione dei precedenti penali e della pessima personalità dell’imputato.
Occorre, in ogni caso, ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in
merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel
caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o
comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al
giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod.
pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4,
n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013,
Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). In
ogni caso, l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto con l’indicazione dei
criteri ritenuti dirimenti senza che il giudice sia tenuto a motivare con esplicita
analisi di tutti gli elementi valutativi previsti dal predetto articolo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 4 maggio 2016
re estensore
Il Presidente
Motivi della decisione