Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22313 del 24/04/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22313 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Starace Pierina, nata il 15/08/1953 a Napoli
nei confronti di
Reggiani Cristina
avverso il decreto del 05/05/2017 del G.I.P. del Tribunale di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Franca Zacco, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 5/7/2017 il G.I.P. del Tribunale di Genova ha disposto
l’archiviazione di procedimento avviato per il delitto di cui all’art. 323 cod. pen.
nei confronti di Reggiani Cristina, magistrato in servizio presso il Tribunale di
Firenze, dichiarando inammissibile l’opposizione della denunciante Starace
Pierina.
Data Udienza: 24/04/2018
2. La Starace ha presentato ricorso con atto a sua firma, deducendo la
violazione del contraddittorio derivante dalla mancata fissazione dell’udienza in
camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, a fronte della
proposta opposizione, nella quale erano state indicate le indagini suppletive, con
allegazione di 21 documenti, riferiti all’originaria denuncia, al sollecito del
sequestro del fascicolo processuale e all’integrazione depositata il 2/2/2017,
elementi di cui il G.I.P. non aveva specificamente tenuto conto.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per
l’inammissibilità del ricorso.
4. Ha depositato memoria il difensore di Reggiani Cristina, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile e che la ricorrente sia condannata alla
rifusione delle spese processuali in favore della Reggiani.
5. Ulteriore memoria ha depositato la ricorrente, nella quale ribadisce le
ragioni a fondamento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta inammissibile per l’assorbente ragione che lo stesso è
stato presentato personalmente dalla persona offesa.
Va infatti richiamato il costante orientamento in forza del quale «la persona
offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per
cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del
giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613, comma primo, cod.
proc. pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo» (Cass. Sez. 6, n. 25516
del 4/5/2017, A., rv. 270037; con specifico riferimento al decreto di
archiviazione Cass. Sez. 6, n. 8995 del 4/2/2015, Marinone, rv. 262457).
2.
All’inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese
processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità,
a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Non può invece accogliersi, in assenza dei presupposti per una siffatta
pronuncia, la richiesta di condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in
favore dell’imputata resistente.
(
2
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/4/2018
Massimo Ricciarylli
I
é
Il Presidente
Stefano Mogini
Il Consigliere estensore