Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22312 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22312 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TERRACCIANO DANIEL nato il 31/08/1996 a MILANO

avverso la sentenza del 05/06/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
lette/saatite le conclusioni del PG ,e4_
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Data Udienza: 24/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto depositato il 20 giugno 2017 l’imputato, Terracciano Daniel,
ricorre personalmente in cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale
di Torre Annunziata ha applicato al primo, ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., la pena concordata di un anno e nove mesi di reclusione ed euro
2.600,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n.

2. Con unico motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza
perché pronunciata in assenza dell’imputato che, detenuto per altra causa,
non sarebbe stato tradotto in udienza dal tribunale il quale, omettendo ogni
verifica sul punto, avrebbe violato le norme sulla partecipazione al processo
dell’imputato ed il suo diritto di difesa.

3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso con
requisitoria scritta per l’inammissibilità del ricorso, nel rilievo che il
procedimento ex art. 447, comma 2, cod. proc. pen. si svolge nelle forme
camerali di cui all’art. 127 cod. proc. pen. rispetto alle quali la
partecipazione dell’imputato si pone come meramente facoltativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Questa Corte ha affermato che quando l’applicazione di pena su
richiesta delle parti avviene con procedimento in camera di consiglio, a
norma degli artt. 447, comma 2, e 127 cod. proc. pen., l’imputato che ha
presentato la richiesta tramite il proprio difensore munito di mandato
speciale, se è detenuto e non ha avanzato espressa istanza di essere
sentito, non deve essere tradotto in camera di consiglio e neppure qualora
sia detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice deve essere
ascoltato dal magistrato di sorveglianza del luogo (Sez. 2, n. 6610 del
03/12/2013, dep. 2014, Suvac; Sez. 3, n. 19489 del 07/05/2013, Romano;
Sez. 6, n. 591 del 04/11/1992, Badioli, Rv. 193461).
Nel caso di specie non risulta neppure dedotta la manifestazione di
volontà dell’imputato di presenziare all’udienza né è stato allegato al ricorso
l’atto comprovante tale circostanza.

2

309 del 1990.

L’art. 446, comma 5, cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice
dispone la comparizione dell’imputato al solo fine di verificare la volontarietà
della richiesta o del consenso, conferma la non indispensabilità della
presenza dell’imputato all’udienza fissata per la decisione sulla richiesta di
applicazione della pena concordata tra le parti; là dove, come nella specie,
l’imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al
“patteggiamento” si è altresì rilevato che egli acconsente implicitamente che
l’udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza, venendo

6, ord. n. 2929 del 30 settembre 1996, Tamburella, Rv. 206086).
Sugli indicati principi, fermi nella giurisprudenza di questa Corte, deve
ritenersi insussistente la denunciata violazione del diritto dell’imputato e,
con essa, la denunciata nullità della sentenza.

3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla
irritualità dell’impugnazione, di una somma in favore della cassa delle
ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso il 24/04/2018

Il Consigliere estensore
Laura Scalia

Il Presidente
Stefano Moginí
SitrtaY;t”

rappresentato dal difensore (Sez. 7, n. 33439 del 05/04/2016, Savino; Sez.

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