Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22311 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22311 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARACCIOLO ALESSANDRO nato il 14/08/1962 a LECCE

avverso l’ordinanza del 10/05/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
lette/sentite le conclusioni del PG cht -Gt.ebefity-ii-d~ege

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Data Udienza: 24/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto depositato il 17 giugno 2017 il condannato, Caracciolo
Alessandro, ricorre personalmente avverso l’ordinanza con cui la Corte di
appello di Lecce ha rigettato con decisione adottata de plano l’istanza di
rimessione in termini dal primo proposta, ai sensi dell’art. 175 cod. proc.
pen.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità dell’impugnato

1.2. Nel merito e per ulteriore censura il ricorrente deduce l’erronea
applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in cui sarebbe
incorsa la Corte leccese con il rigettare l’istanza di restituzione in termini che
era stata avanzata dal prevenuto in ragione della marchiana ignoranza,
integrativa di fortuito o forza maggiore, del difensore che, negletta le legge
processuale penale, aveva conteggiato nel termine di deposito della
sentenza anche il periodo di sospensione feriale, in tal modo posticipando il
dies a quo di decorso del termine per impugnare e sortendo, quale effetto
finale, la tardività del proposto mezzo.

2. Con requisitoria scritta il P.G. della Corte di cassazione ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché con i proposti motivi si deducono
questioni manifestamente infondate.

2. Quanto al primo motivo, risponde a consolidato principio di questa
Corte l’affermazione per la quale, nel procedimento per la restituzione in
termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede de plano, a
meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel
qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme (Sez. U, n.
14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418 e, tra le ultime massimate:
Sez. 4, n. 4660 del 16/01/2015, De Musso, Rv. 262035).
Non ricorrendo la fattispecie da ultimo indicata il motivo è
manifestamente infondato.

3.

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile per manifesta

infondatezza della dedotta questione, avendo questa Corte escluso, con
2

provvedimento per violazione dell’art. 127 cod. proc. pen.

indirizzo assolutamente prevalente, che il mancato o inesatto adempimento
da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a
qualsiasi causa ascrivibile, sia idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o
forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine.
Quella del difensore integra invero una falsa rappresentazione della
realtà che resta superabile mediante la normale diligenza ed attenzione là
dove poi non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di
vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il

cittadino da un complesso quadro normativo (da ultimo, tra le altre: Sez. 4,
n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660; Sez. 6, n. 3631 del
20/12/2016, dep. 2017, Porricelli, Rv. 269738).

4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla
irritualità dell’impugnazione, di una somma in favore della cassa delle
ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso il 24/04/2018

Il Consigliere estensore
Laura Scalia

Il Presidente
Stefano Mogini

controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune

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