Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22310 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22310 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Turco Giuseppe, nato il 21/11/1958 ad Aversa

avverso l’ordinanza del 26/10/2016 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto del 26/10/2016 la Corte di appello di Catanzaro ha respinto
la richiesta di Turco Giuseppe, socio accomandante di «Effegi s.a.s. di Giampà
Francesca & C.», volta ad ottenere la revoca della confisca di prevenzione
disposta nei confronti di Giampà Saverio fino alla concorrenza di euro
100.000,00, somma corrispondente alla quota di credito vantato dalla società
per la cessione di azienda disposta da Giampà Francesca, all’insaputa dei soci
accomandanti, in favore di Zhang Yongjin in data 15/9/2015.

Data Udienza: 24/04/2018

2. Ha proposto ricorso il Turco tramite il suo difensore, deducendo violazione
dell’art. 52 d.lgs. 159 del 2011 e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in
quanto sussistevano i presupposti per il riconoscimento del credito vantato da
terzo di buona fede agli effetti dell’art. 52 d.lgs. 159 del 2011, avendo la Corte
erroneamente dato rilievo all’importo pagato dal Turco per l’acquisto della quota
della società e omesso di valutare la documentazione prodotta, fermo restando
che il riferimento fatto alla somma di euro 100.000,00, corrispondente al 50%

terzo interessato di buona fede, nell’eventualità che l’acquirente corrispondesse
l’intero importo nelle more della procedura di prevenzione.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per
l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile, per l’assorbente ragione che è stata data
notizia del decesso del ricorrente, intervenuto in data 6/12/2016, dopo la
proposizione del ricorso, peraltro non coltivato dagli eredi.
Ciò vale a superare gli ulteriori profili di inammissibilità puntualmente
emergenti dalla requisitoria del Procuratore generale, che merita di essere
interamente richiamata.

5. Atteso comunque il principale e assorbente motivo di inammissibilità, non
seguono statuizioni in ordine alle spese processuali e al pagamento di somme in
favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 24/4/2018

Il Consigliere estensore
Masisimo Ric9 elli
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del prezzo pattuito per la cessione di azienda, era da intendersi volto a tutelare il

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