Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2231 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2231 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BALLA LY N. IL 01/08/1988
avverso la sentenza n. 1940/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Torino, con sentenza emessa il 13/04/2012, ex art. 444
cod. proc. pen., applicava nei confronti di Balla Ly – imputato del reato di cui
all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti – la pena di
anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 3.000,00 di multa.
2. L’ interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
relazione alle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. ed alla congruità della
pena.
3.Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Tribunale – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
4A/a dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Balla Ly con
condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. peri., in