Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22308 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22308 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) El Ayer Abdelkbir, nato il 16/01/1973;

Avverso l’ordinanza emessa il 05/07/2016 dal Tribunale di Modena;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Mario
Pinelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 27/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Modena, quale Giudice

dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da Abdelkbir El Ayer, finalizzata a
ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dal
Tribunale di Modena il 24/10/2012, divenuta irrevocabile il 06/02/2013, con la
quale l’istante era stato condannato alla pena di 1 anno, 4 mesi di reclusione e
600,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, nn. 2 e 7, 99,

Il rigetto veniva pronunciato dal Giudice dell’esecuzione modenese sul
presupposto che il condannato aveva avuto conoscenza del procedimento che lo
riguardava, nel quale era stato giudicato in contumacia, avendo dichiarato
domicilio presso la sua residenza ed avendo ricevuto regolari notifiche per tutta
la fase delle indagini preliminari, che consentivano di presumere la sua
conoscenza della vicenda processuale che lo riguardava.

2. Avverso tale ordinanza Abdelkbir El Ayer, a mezzo dell’avv. Enrico
Fontana, ricorreva ‘per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 175 cod. proc.
pen., conseguente al fatto che l’istante non aveva mai avuto conoscenza della
conclusione del procedimento di cognizione all’esito del quale era stato
condannato.
Si deduceva, innanzitutto, che non risultava ritualmente notificato il decreto
di citazione a giudizio del procedimento di cognizione presupposto, in
conseguenza dell’irreperibilità del ricorrente presso il domicilio dichiarato, che
imponeva la rinnovazione della notificazione al difensore d’ufficio, ai sensi
dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Si deduceva, al contempo, che, a far data dal 24/05/2012 e per tutta la
durata del processo di cognizione, il condannato si trovava all’estero, come
attestato dalle annotazioni registrate sul suo passaporto, che veniva depositato
in copia fotostatica. La prova della mancata conoscenza del procedimento che lo
riguardava si traeva ulteriormente dalla circostanza che El Ayer il 03/06/2016, al
suo rientro in Italia, veniva arrestato, dopo essersi presentato spontaneamente
presso la Questura di Modena per regolarizzare la sua posizione di cittadino
extracomunitario.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

cod. pen.

1. Il ricorso proposto da Abdelkbir El Ayer è fondato nei termini di seguito
indicati.

2. Osserva il Collegio che il dato processuale da cui occorre partire per
ricostruire la vicenda in esame è quello secondo cui, nel processo di cognizione
conclusosi con la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Modena il
24/10/2012, il ricorrente dichiarava domicilio presso la sua abitazione, ubicata a
Castelnuovo Rangone, in Via Quattro Frati n. 16. Tale dichiarazione veniva resa

20/01/2011, con cui veniva nominato a El Ayer un difensore d’ufficio, al quale
veniva notificato l’estratto contumaciale della sentenza della cui esecutività si
controverte.
In questa cornice, ciò che occorreva verificare era se ad assicurare la
conoscenza del procedimento da parte di El Ayer era sufficiente la notifica
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc.
pen. andata a buon fine.
A tale quesito occorre fornire risposta negativa, dovendosi rilevare che rileva
in senso contrario la circostanza che il decreto di citazione a giudizio emesso nei
confronti di El Ayer si era dovuto notificare ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.
proc. pen., perché al domicilio precedentemente eletto l’imputato non era più
rintracciabile.
Deve, in proposito, rilevarsi che, come affermato da questa Corte, ciò che
occorreva per superare la presunzione di non conoscenza del procedimento da
parte di El Ayer era la prova della conoscenza della

vocatio in iudicium

dell’imputato davanti al Tribunale di Modena, che, nel caso di specie, non
risultava acquisita (Sez. 1, n. 24 del 14/12/2011, dep. 2012, Hachni, Rv.
251683).
Ne discende che, nel gaso in esame, il Giudice dell’esecuzione non poteva
c
e SAA (Matt
presumere, sulla scorta d~z.i.e4:4€ di domicilio peesso=t1=d±fettserze=eUg.icio-effettuata da El Ayer, l’esistenza di una conoscenza del processo di cognizione
che lo riguardava, che, al contrario, postulava la conoscenza della sua

vocatio in

iudicium davanti al Tribunale di Modena. Sulla base della ricostruzione della
vicenda processuale posta a fondamento del provvedimento impugnato, dunque,
non poteva ritenersi superata la presunzione semplice di non conoscenza del
processo di cognizione presupposto da parte del ricorrente (Sez. 1, n. 24 del
14/12/2011, dep. 2012, Hachni, cit.).

3. A tali considerazioni deve aggiungersi che, a far data dal 24/05/2012 e
per tutta la durata del processo di cognizione, El Ayer si trovava all’estero,
3

nel verbale di identificazione redatto dai carabinieri della Stazione di Maranello il

rendendo plausibile che non avesse avuto conoscenza della pendenza della
vicenda giurisdizionale presupposta davanti al Tribunale di Modena.
Questa ricostruzione, peraltro, sembrerebbe supportata da un’ulteriore
circostanza, costituita dal fatto che El Ayer veniva arrestato il 03/06/2016,
quando, rientrato in Italia dal Marocco, si presentava spontaneamente presso la
Questura di Modena per regolarizzare la sua posizione.
Con questi elementi il Giudice dell’esecuzione dovrà confrontarsi
nuovamente, tenuto conto dei principi che si sono enunciati, verificando

termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. oggetto di vaglio.

4. Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con
rinvio al Tribunale di Modena, affinché provveda a un nuovo esame, che dovrà
essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Modena.
Così deciso il 27/04/2018.

l’esistenza o meno dei presupposti per presentare l’istanza di restituzione del

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