Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22304 del 08/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 22304 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

BIONDI Giovanni, nato il 16/08/1968;

Avverso l’ordinanza n. 403/2016 del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila in data
07/03/2017;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Data Udienza: 08/03/2018

y

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27/01/2016 il Magistrato di Sorveglianza di Pescara rigettava
la richiesta di liberazione anticipata avanzata da Biondi Giovanni con riferimento al
periodo espiativo 10/02/2009 – 16/03/2011, poiché durante e successivamente a
detto periodo il condannato risultava avere commesso ulteriori reati.
Il provvedimento risultava notificato al detenuto in data 29/01/2016.
In data 08/02/2016 il detenuto proponeva reclamo mediante presentazione dell’atto

Con ordinanza in data 07/03/2016 il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila dichiarava
inammissibile il reclamo stesso, affermando che esso era tardivo poiché presentato il
22/02/2016 e cioè oltre i dieci giorni di termine previsti dall’art. 69 bis Ord.Pen.
Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato personalmente, ex art. 606,
comma 1, lett. b), cod.proc.pen., contestando la decisione fondata su di una errata
verifica della data di presentazione del reclamo.
Non risulta pervenuto il parere del P.G.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
L’art. 69 bis Ord.Pen. stabilisce che, avverso l’ordinanza in materia di liberazione
anticipata adottata dal Magistrato di Sorveglianza, il difensore, l’interessato e il
pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione,
proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza competente per territorio.
Il ricorrente ha proposto reclamo avverso l’ordinanza reiettiva della sua istanza di
concessione della liberazione anticipata riferita al periodo espiativo 10/02/2009 16/03/2011. Il reclamo è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Sorveglianza
poiché ritenuto tardivo: il ricorrente si duole di questa decisione.
Dall’esame degli atti (consultati da questa Corte, poiché, in relazione alla tipologia
della doglianza mossa, è giudice anche del fatto) risulta che, in effetti, il ricorrente in
data 08/02/2016, alle ore 09.50, esprimeva la sua dichiarazione di impugnazione al
Tribunale di Sorveglianza avverso il provvedimento indicato in precedenza: la
dichiarazione veniva ricevuta ex art. 123 cod.proc.pen. dall’Amministrazione
Penitenziaria.
Considerato che questo momento deve essere considerato come quello in cui è
stata formalizzata la proposizione del reclamo, e tenuto conto che al ricorrente la
notifica del provvedimento impugnato era stata effettuata in data 29/01/2016, il
termine di dieci giorni per l’impugnazione era stato rispettato (il reclamo era stato
proposto nel decimo giorno).

2

nell’Istituto di Pena.

Di conseguenza, la conclusione cui era giunto il Tribunale di Sorveglianza non era
corretta: ciò probabilmente perché era stata individuata come impugnazione una
missiva del detenuto in data 22.02.2016, la quale, in realtà, costituiva una sorta di
invito rivolto al Magistrato di Sorveglianza a rivedere la sua precedente decisione; ma,
in ogni caso, il reclamo era stato già proposto.
Di conseguenza l’ordinanza impugnata deve essere annullata e rinviata per nuovo
esame al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza
di L’aquila.

Così deciso il dì 08 marzo 2018.
Il Consigliere estensore
ott. Antoni Minchella)

Il Presidente
(dott. Angela Tardio)

P.Q.M

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA