Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22304 del 04/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22304 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINARDI DAVIDE N. IL 01/08/1990
avverso la sentenza n. 3663/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 04/05/2016

Minardi Davide ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe, emessa dalla Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la
pronuncia di condanna del Tribunale di Piacenza in relazione al reato di cui
all’art.186, commi 2, lett.c), 2-bis e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285.
Con un primo motivo deduce violazione degli artt.354 cod.proc.pen. nonché
379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Reg. cod. strada) per avere la Corte
territoriale travisato il motivo di appello con il quale si deduceva la nullità
dell’accertamento del tasso alcolemico in difetto della prova della certificazione di
avvenuta revisione dello strumento ; con un secondo motivo si
deduce vizio di motivazione in merito alla circostanza aggravante dell’aver
provocato un incidente stradale, avendo i giudici di merito omesso di applicare la
presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel
sinistro ed avendo valutato le prove senza spiegare il motivo della sussistenza
dell’aggravante, nonostante vi sia differenza tra l’aver causato un sinistro ed
avervi contribuito con una percentuale di apporto causale.
Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, è ripetutamente affermato nella
giurisprudenza della Corte di legittimità il seguente principio: (Sez. 4, n.17463 del 24/03/2011, Neri,
Rv. 250324). Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha escluso che fosse
onere del pubblico ministero dimostrare che si trattasse di strumento
regolarmente revisionato.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso, si tratta di censura
manifestamente infondata in quanto si fonda sull’erroneo assunto che, per la
configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art.186, comma 2-bis,
cod. strada, sia necessario accertare che il sinistro stradale è ascrivibile in via
esclusiva a colui che guida in stato di ebbrezza. Il tenore letterale della norma
che prevede l’aggravante in esame impone esclusivamente l’accertamento di un
nesso di causalità tra la condotta del conducente e il sinistro, non essendo
sufficiente il mero coinvolgimento nel sinistro, posto che l’aggravamento della
pena deriva dal fatto che il legislatore ha attribuito al verificarsi dell’incidente
valore sintomatico di effetti particolarmente pericolosi derivanti dall’uso di
bevande alcoliche o sostanze stupefacenti (Sez.4, n.37743 del 28/05/2013,
Callegaro, Rv.256209). Risulta, conseguentemente, corretta la motivazione che a
tale contributo causale abbia fatto riferimento, indipendentemente dalla
sussistenza di colpa concorrente di altri utenti della strada.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così decisd in data 4 maggio 2016
Il Cojiri liere estensore
Il Presidente
Serrao
Rocco Marco Blaiotta

Motivi della decisione

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