Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22303 del 04/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22303 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ACHABI NOURA N. IL 26/02/1984
avverso la sentenza n. 3634/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 04/05/2016


Achabi Noura ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze
indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di
Firenze in relazione al reato di cui agli artt.624, 625 n.2 cod. pen.
Si censura la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge
penale con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art.625, comma 1,
n.2 cod. pen., non essendo provato che l’imputata avesse asportato i dispositivi
antitaccheggio, rinvenuti all’indomani del furto nelle tasche di altri abiti, e che gli
abiti dalla stessa sottratti ne fossero dotati.
Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte
territoriale in replica ad analoghe deduzioni difensive svolte nell’atto di gravame,
il ricorso è meramente reiterativo di queste ultime.
Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6,
n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica
dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui
si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono
indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto,
innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità.
Deve essere sì anch’esso conforme all’art. 581 lett.c) cod.proc.pen. (e quindi
contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando
censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, così che
esso sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606,comma 1,
lett. e) cod.proc.pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della
sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per
giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso
in esame, si limita a riprodurre il motivo d’appello, senza confrontarsi con la
motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità,
venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la
critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione
il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall’essere destinatario di
specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
La Corte territoriale aveva, infatti, rimarcato che la presenza di un secondo
dispositivo antitaccheggio sui capi di valore superiore ad euro 20 aveva tradito
l’imputata, confermando quanto emergente dalla prova testimoniale a proposito
del fatto che gli altri dispositivi antitaccheggio presenti sugli abiti sottratti fossero
stati rimossi in occasione del furto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 4 maggio 2016
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DEPOSITATA

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

Motivi della decisione

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