Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22302 del 08/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 22302 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari;

Nei confronti di: SCHINGARO Simone, nato il 20/03/1966;

Avverso l’ordinanza n. 240/2017 della Corte di Appello di Bari in data 06/07/2017;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. Paolo Canevelli,
che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

7-Trdittrii

1

Data Udienza: 08/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento di cumulo emesso il 23/12/2014 nei confronti di Schingaro

Simone, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari
chiedeva al giudice dell’esecuzione la revoca dell’indulto ex lege n. 241 del 2006 di cui
aveva fruito lo Schingaro: ciò perché la Corte di Appello di Bari il 19/06/2013 aveva
condannato il predetto alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per condotte
criminose di cui all’art. 416 bis cod.pen. commesse dal maggio 2006 al maggio 2008

ultima pena, per effetto del riconoscimento della continuazione, veniva poi ridotta ad
anni due di reclusione.
Di conseguenza, la Corte di Appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, in
data 09/04/2015 revocava l’indulto concesso allo Schingaro.
In seguito, con ordinanza in data 01/07/2016, in accoglimento dell’istanza di
Schingaro Simone, la suddetta Corte di Appello, nella medesima funzione in executivis,
disponeva la ripartizione della pena complessiva sopra indicata in giorni trenta per
ciascun mese della partecipazione associativa e in giorni quindici per detta
partecipazione nei mesi di maggio 2006 e di maggio 2008, così pervenendo al risultato
di ridurre a meno di due anni di pena la quota-parte di sanzione successiva al dì
31/07/2016.
Avverso tale provvedimento la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari proponeva opposizione, lamentando una scomposizione di pena non
consentita per un reato permanente, come quello di specie. Detta opposizione era
dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Bari.
Il 03/10/2016 la Corte di Appello di Bari revocava la revoca dell’indulto,
ripristinando il beneficio.
Con sentenza 13/06/2017 la Corte di Cassazione annullava, però, le precedenti
decisioni, rilevando che il Giudice a quo aveva operato una scomposizione del reato
permanente di cui all’art. 416 bis cod.pen. a fini imprecisati e in modo non compatibile
con la struttura unitaria del reato stesso, riferibile ad una condotta giuridica che si
protrae nel tempo, con impossibilità di procedere alla scomposizione della pena
irrogata, diversamente dal reato continuato per il quale è possibile una scomposizione
dei singoli reati e la determinazione della pena in relazione a ciascun reato.
La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari chiedeva
allora la revoca del provvedimento di ripristino del beneficio, sulla scorta della
decisione della Corte Suprema che aveva annullato il presupposto della concessione
del beneficio stesso.
Con ordinanza in data 06/07/2017 la Corte di Appello di Bari rigettava quest’ultima
istanza, ritenendo che ormai il provvedimento de quo era divenuto definitivo poiché
non era stato impugnato a suo tempo in modo diretto e poiché l’annullamento di
2

nel quinquennio dall’entrata in vigore della predetta Legge n. 241 del 2006; detta

un’altra ordinanza non poteva costituire un fatto nuovo che superava la definitività
della decisione.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bari, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b),
cod.proc.pen., erronea applicazione di legge: sostiene che se l’ordinanza del
03/10/2016 (di riapplicazione dell’indulto) doveva essere considerata irrevocabile,
allora anche quella del 09/04/2015 (di revoca dell’indulto) avrebbe dovuto essere

provvedimento non poteva prevalere sul mutamento delle condizioni in base alle quali
era stata emessa la decisione, circostanza che doveva ritenersi quale fatto nuovo.

3. Il P.G. chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Per la corretta comprensione della vicenda procedimentale, giova ribadire due
principi, i quali esercitano una diretta refluenza sulla questione sollevata.
In primo luogo, la scomposizione del reato permanente non è compatibile con la
struttura unitaria del reato stesso, riferibile ad una condotta giuridica che si protrae
nel tempo, che non consente l’ applicazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
proprio per impossibilità di procedere alla scomposizione della pena irrogata,
diversamente dal reato continuato per il quale è possibile una scomposizione dei
singoli reati e la determinazione della pena in relazione a ciascun reato (Sez. 1, n. 277
del 11/01/1999, Rv. 212574; Sez. 1, n. 127 del 12/12/2006, Rv. 235342, che
evidenzia la struttura ontologica e giuridicamente unitaria del reato permanente e la
conseguente impossibilità di scomporlo in una pluralità di reati; Sez. 1, n. 40329 del
11/07/2013, Rv. 257600, che si riferisce proprio ad una fattispecie di delitto di
associazione di tipo mafioso). Il reato permanente ha, quindi, una struttura
intrinsecamente unitaria, che non è possibile scomporre in una pluralità di reati,
essendo unico il bene leso nel corso dell’intera durata dell’azione o dell’omissione,
In secondo luogo, ai fini della revoca dell’indulto per delitto non colposo commesso
nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di clemenza, in
caso di reato permanente, non può tenersi conto del solo momento di cessazione della
permanenza, essendo sufficiente che, nel quinquennio in questione, sia caduto un
qualsiasi frammento della permanenza nel reato (Sez. 1, n. 1746 del 08/03/2000, Rv.
215824; Sez. 1, n. 5565 del 21/11/1994, Bontempo Scavo, Rv. 200406).
Nel reato permanente (nella specie associazione per delinquere di stampo mafioso)
assume rilevanza giuridica ed è dalla legge incriminata la condotta dell’intero periodo
3

considerata tale, poiché non era stata mai impugnata; in ogni caso la definitività del

consumativo, perché essa, fino a quando non venga volontariamente interrotta o fatta
cessare, determina una continuativa e perdurante violazione della norma penale nella
sua manifestazione tipica, e quindi realizza in ogni momento gli elementi costitutivi del
reato (Sez. 1, n. 3319 del 05/07/1994, Rv. 199274; Sez. 2, n. 41727 del 04/07/2014,
Rv. 261987).
Nel reato permanente, invero, la condotta e l’evento si presentano come un
complesso unitario, sostenuto dalla volontà di protrarre nel tempo la violazione del
comando giuridico, diversamente dal reato continuato, costituito da una pluralità di

vengono formalmente unificati e considerati come singolo reato ai fini della pena, in
quanto determinati dal medesimo disegno criminoso (Sez. 2, n. 647 del 03/10/1980,
Rv. 147476).

2. Nella fattispecie, il giudice dell’esecuzione – nel revocare la revoca dell’indulto e
cioè nel concedere nuovamente il beneficio allo Schingaro – ha fondato la sua
decisione su di una ordinanza (quella in data 01/07/2016) che era sì esecutiva, ma
che ancora non era definitiva, in quanto sub judice: e ciò gli era noto, poiché ne fa
menzione nel provvedimento in data 03/10/2017.
Sul punto va ribadito che le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora
non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione,
acquistano la caratteristica dell’irrevocabilità che, pur non essendo parificabile
all’autorità di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione,
nel senso di non consentire il bis in idem, ma il principio ha una eccezione, costituita
dal fatto che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente
decisione (Sez. U., n. 26 del 12/11/1993, Rv. 195806).
Nel caso che occupa, sull’intera questione vi era stato un elemento di rilievo e cioè
l’annullamento, da parte di questa Corte, del provvedimento che aveva consentito al
giudice dell’esecuzione di procedere ad un nuovo riconoscimento del beneficio
all’interessato. Il giudice dell’esecuzione non poteva non tenere conto di questo dato,
nel senso che l’ordinanza del 03/10/2016 si era basata su di un presupposto erroneo:
e ciò costituiva un fatto nuovo, il quale superava la preclusione verificatasi per la
mancata impugnazione dell’ordinanza in data 03/10/2016.
In altri termini, il provvedimento di frazionamento della pena inflitta allo Schingaro
rappresentava l’antecedente logico e giuridico della successiva ordinanza di
applicazione dell’indulto in favore del condannato: ma la evidente connessione tra la
pronunzia di annullamento senza rinvio dell’ordinanza del 01/07/2016 e il contenuto
decisorio del provvedimento in data 03/10/2016 doveva suggerire al giudice
dell’esecuzione di considerare gli effetti che la caducazione dell’illegittimo
provvedimento di frazionamento della pena per il reato permanente avrebbe

4

episodi criminosi, che, pur conservando ognuno la propria autonomia ed individualità,

determinato sulla concessione dell’indulto a Schingaro Simone, pur in presenza di una
condizione di revoca del beneficio.

3. Questo era dunque il fatto nuovo da considerare: l’orientamento di questa Corte
è costante nel ritenere che il provvedimento del giudice dell’esecuzione, una volta
irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma non lo fa in modo
assoluto e definitivo, bensì rebus sic stantibus, e cioè fino a quando non si prospettino
nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, tali intendendosi non soltanto gli

anteriore.
Il giudice dell’esecuzione, nel respingere la richiesta di revoca dell’ordinanza
concessiva dell’indulto non si è conformato a tale orientamento – condiviso dal
Collegio – e si è limitato a richiamare una preclusione che era superata all’evidenza,
escludendo, con motivazione apodittica, che l’annullamento dell’ordinanza frazionativa
della pena costituisse un fatto nuovo.
Di conseguenza, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo
esame alla Corte di Appello di Bari.

P.Q.M

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Bari.

Così deciso il dì 08 marzo 2018.
Il Consigliere e tensore
(dott. Antonio inchella) , ,
—…,_
Uiduj UU.A, ,–)

d

Il Presidente
(dott. Angela Tardio)

elementi sopravvenuti ma anche quelli preesistenti ma non considerati nella decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA