Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22301 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22301 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA
nel procedimento a carico di:
FARKHAJAL KHALID nato il 12/07/1985

avverso l’ordinanza del 25/05/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliv GIUSEPPE SAN1LUCIA;
\’s
lette/st&e le conclusioni del PG &&VA\

Data Udienza: 08/03/2018

Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Genova, in qualità di giudice dell’esecuzione e in accoglimento
della richiesta di Khalid Farkhajal, ha riconosciuto, per contiguità temporale ed omogeneità, il
vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze pronunciate dalla Corte di appello
di Genova in data 21 febbraio 2014 e 17 dicembre 2014, ed ha rideterminato la pena in anni 2
e mesi 4 di reclusione ed C 450,00 di multa. Con sentenza del 21 febbraio 2014 sono stati
giudicati più episodi di rapina in continuazione, commessi in Genova il 20 luglio 2010; con

2010.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di
appello di Genova, che ha dedotto il vizio di violazione di legge. I reati unificati dalla
continuazione non sono invero connotati da alcuna preventiva deliberazione unitaria, o almeno
di ciò non v’è prova.
Il procuratore generale presso questa Corte, intervenuto con requisitoria scritta, ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il giudice dell’esecuzione ha apprezzato l’esistenza in concreto di due indici significativi
del nesso di continuazione: la omogeneità di bene giuridico e delle modalità di aggressione e la
vicinanza temporale degli episodi criminosi.
Ha quindi operato nel rispetto del principio di diritto fissato da questa Corte a sezioni
unite, per il quale “il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di
esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della
sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la
contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le
abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato,
i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo
sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati
risultino comunque frutto di determinazione estemporanea” – Sez. un., n. 28659 del
18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 -.
L’importanza degli indici sintomatici dell’esistenza di un unitario disegno verrebbe meno
se vi fosse prova di una determinazione estemporanea dei successivi episodi criminosi, se
questi risultassero frutto “di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di
bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in esseré reati della
stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime
deliberazioni”, secondo quanto stabilito dalla richiamata pronuncia delle Sezioni unite di questa
Corte. Ciò renderebbe manifestamente illogica e contraddittoria la motivazione posta a
sostegno dell’accoglimento della domanda. Ma così non è.
1

sentenza del 17 dicembre 2014 è stato giudicato un episodio di rapina commesso il 20 giugno

Il procuratore generale ricorrente si limita ad affermare che tra i più reati non è
ipotizzabile alcuna preventiva deliberazione unitaria e che, comunque, di tale preventiva
deliberazione manca la prova, o anche soltanto la mera allegazione difensiva. Si è dunque di
fronte a fatti negativi, assenze di prova positiva del legame, ma non già alla sussistenza di
indici che possano contraddire quelli valorizzati dall’ordinanza, che dà conto, adeguatamente
se pure in modo conciso, della decisione assunta.
Il ricorso va dunque rigettato.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 8 marzo 2018.
Il c. .. liere estensore

Il presidente

Gius pe

Angela Tardio

ntalucia

P.Q.M.

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