Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22300 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22300 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA SPINA CARMELO nato il 29/04/1963 a MISTERBIANCO

avverso il decreto del 12/05/2017 del TRIBUNALE di ANCONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/s

te le conclusioni del PG

C\-0

Data Udienza: 08/03/2018

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato
l’inammissibilità della richiesta di Carmelo La Spina, diretta all’applicazione della continuazione
tra i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Ancona, divenuta irrevocabile 1’8 marzo
2013, e alla sentenza della medesima Corte, divenuta irrevocabile il 23 ottobre 2013. Il
Tribunale ha a tal fine rilevato che la richiesta si sostanzia nella riproposizione, senza nuovi
elementi, di altra già rigettata con ordinanza del 12 agosto 2015.

violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice dell’esecuzione non ha considerato
l’elemento di novità costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Filippo La Spina,
fratello del richiedente, da cui emerge che i due fratelli concorrevano sia nella commissione dei
reati di estorsione tra il 1999 e il 2000 che in quelli giudicati con la seconda sentenza, facendo
venir meno l’assunto, utilizzato nella prima ordinanza di rigetto della richiesta di continuazione,
che i fatti criminosi fossero stati commessi alcuni in concorso con terzi, altri con Filippo La
Spina.
Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione
di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo.
Il ricorrente non dà conto delle ragioni per le quali le dichiarazioni di tal Filippo La Spina
potrebbero avere incidenza sulla decisione negativa già assunta dal giudice dell’esecuzione,
ponendosi così come elemento di novità, impeditivo della dichiarazione di inammissibilità.
Non viene illustrata alcuna correlazione specifica tra tali dichiarazioni e l’impianto
motivazionale della decisione che si intende superare attraverso la reiterazione della domanda.
Ciò preclude a questa Corte di apprezzare l’esistenza di specifici motivi di doglianza
rispetto al provvedimento impugnato.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e di una somma, che si reputa equa in euro duemila, in favore della
Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché al pagamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 8 marzo 2018.
Il co

Il presidente

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la difesa del La Spina, che ha dedotto i vizi di

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