Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 223 del 14/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 223 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PITORRI Alessio nato il 01/02/1977

avverso la ordinanza n.11356/2016 in data 25/07/2016 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
PERLA LORI che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
udito il difensore dell’indagato, Avv.Barbara PELOSI, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso, associandosi alla richiesta del Procuratore Generale;

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Data Udienza: 14/12/2016

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza del 25 luglio 2016, il Tribunale di Roma convalidava

l’arresto di Pitorri Alessio, indagato per il reato di cui agli artt.629 commi 1 e 2 e
628 comma 3 n.1 cod. pen. ed applicava nei confronti dello stesso la misura
della custodia cautelare in carcere.
1.1 Avverso l’ordinanza di convalida ricorre per cassazione Pitorri, deducendo,
quale unico motivo, che l’avviso al suo difensore di fiducia era stato dato per

dell’arresto si era tenuta il giorno precedente, 25 luglio, per cui il difensore non
aveva potuto partecipare all’udienza, con palese violazione dei diritti della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 24630 del
26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 l’omesso avviso dell’udienza al difensore di
fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una
nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma
primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla
rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza
sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc.
pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove,
in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata
dall’interessato, il giudice proceda irritualnnente alla designazione di un difensore
d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di
sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo); nel caso in esame, deve essere assimilato
all’omesso avviso al difensore di fiducia l’avviso dato per una data successiva a
quella in cui si è effettivamente tenuta l’udienza, essendo stato in tal modo
impedito al difensore di partecipare alla stessa.
Si deve poi considerare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le
misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del
fermo o dell’arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la
stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non
si estende all’ordinanza impositiva delle misure coercitive (Sez. U, Sentenza n.
17 del 14/07/1999, Rv. 214238). Nell’alveo dell’orientamento ora richiamato si
registrano successive decisioni delle sezioni semplici, ove si è specificamente
considerato che l’eventuale nullità dell’interrogatorio di garanzia, in sede di
udienza di convalida dell’arresto, per omesso avviso ad uno dei difensori di
fiducia, non determina la nullità dell’ordinanza che dispone la misura della

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l’udienza del 26 luglio 2016, mentre in realtà l’udienza per la convalida

custodia cautelare; ciò in quanto il provvedimento di convalida dell’arresto e
l’ordinanza con la quale viene disposta una misura cautelare costituiscono due
provvedimenti distinti del tutto indipendenti ed autonomi, ciascuno soggetto ad
uno specifico mezzo di impugnazione, aventi presupposti e finalità diverse.
L’impugnazione della convalida, infatti, tende a fare accertare l’illegittimità della
misura precautalare. Diversamente, la richiesta di riesame dell’ordinanza che
dispone la misura cautelare può essere diretta ad ottenere la revoca o la
modifica del provvedimento per la mancanza dei presupposti che ne rendono

base al quale l’eventuale nullità dell’udienza di convalida prevista dall’art. 391
cod. proc. pen. non travolge anche l’ordinanza di imposizione di una misura
cautelare, che resta un provvedimento del tutto autonomo, pur se inserito nel
corpo del medesimo documento; con la precisazione che dall’autonomia
dell’ordinanza che applica una misura cautelare rispetto alla convalida
dell’arresto o del fermo discende la diversità dei rimedi impugnatori approntati
dall’ordinamento. (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 6761 del 07/11/2013, dep.
12/02/2014, Rv. 258993;

Sez. 4, Sentenza n. 5740 del 05/12/2007, dep.

06/02/2008, Rv. 239031; Sez. 1, Ordinanza n. 43561 del 01/10/2004, Rv.
231023).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, deve essere precisato che
l’annullamento del’ordinanza di convalida non ha alcun riflesso sulla misura
cautelare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza di convalida dell’arresto impugnata.
Così deciso il 14/12/2016
Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni

Il Presidente
Matilde Cammino

legittima l’adozione. In tale ambito ricostruttivo, si è affermato il principio in

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