Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22299 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22299 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
MUCA Vasfi, nato il 28/07/1979;
Avverso l’ordinanza n. 72/2017 del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in
data 07/04/2017;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Elisabetta Ceniccola,
che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 07/04/2017 il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di riconoscimento della
continuazione avanzata da Muca Vasfi relativa a tre sentenze di condanna (sentenza
GIP del Tribunale di Napoli 19/09/2014; sentenza GIP del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere 16/10/2013; sentenza GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
16/07/2014). Rilevava il GIP che i reati giudicati con dette sentenze erano
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Data Udienza: 08/03/2018

evidentemente tutti realizzati nell’ambito di un’unica deliberazione, consistendo
essenzialmente in rapine commesse con modalità operative uguali in un arco
temporale ristretto; osservava, inoltre, che i reati di cui alla prima e alla seconda
sentenza erano stata già riconosciuti come avvinti dalla continuazione dal GIP del
Tribunale di Napoli con ordinanza del 28/10/2016: tuttavia ora il nuovo riconoscimento
imponeva di ritenere come reato più gravemente punito quello di cui alla terza
sentenza con unico capo di imputazione, pari ad anni quattro di reclusione ed C
1.200,00 di multa, cui andava aggiunto un anno di reclusione ed C 200,00 di multa per

l’ulteriore reato di lesioni personali, per una pena finale di anni sette e mesi due di
reclusione ed C 1.900,00 di multa.
Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato personalmente. Col primo
motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea
applicazione di legge e manifesta illogicità di motivazione: sostiene che per la rapina di
cui alla prima sentenza il giudice dell’esecuzione aveva inflitto un aumento in
continuazione pari ad anni uno di reclusione ed C 200,00 di multa mentre il giudice
della cognizione aveva inflitto per lo stesso reato in continuazione un aumento pari a
mesi nove di reclusione ed C 600,00 di multa, per cui era stato ora applicato un
aumento maggiore di quello stabilito in cognizione. Col secondo motivo deduce, ex art.
606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., manifesta illogicità di motivazione: sostiene che
gli altri aumenti di pena erano stati gravosi e privi di adeguata motivazione circa il
comportamento processuale e il risarcimento dei danni.
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il secondo.
In effetti, per come indicato in precedenza, nell’ordinanza impugnata il giudice
dell’esecuzione (pag. 4 della stessa) ha indicato l’aumento dovuto alla continuazione in
anni uno di reclusione ed C 200,00 di multa per ciascuna altra rapina: tuttavia, nella
sentenza del GIP del Tribunale di Napoli in data 19/09/2014, l’aumento in
continuazione per una delle rapine considerate nella pronunzia (nel dettaglio, quella di
cui al capo A della rubrica) era stato quantificato in mesi nove di reclusione ed C
600,00 di multa.
In senso contrario, però, è l’orientamento di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di
questa Corte n. 6296 del 24/11/2016, Rv 268735, la quale ha ribadito che, in tema di
continuazione, la possibilità di non tenere conto del giudicato in punto di trattamento
sanzionatorio è strettamente correlata all’esigenza di salvaguardare il principio del
favor rei: di conseguenza sarebbe doppiamente asistematica un’interpretazione delle
disposizioni che consentono il superamento del giudicato al fine del riconoscimento
della continuazione in sede esecutiva verso un approdo tale da facoltizzare
l’applicazione di un trattamento sanzionatorio anche solo pro quota più sfavorevole.
Infatti, il modello processuale delineato dagli artt. 666 e ss. cod. proc. pen. prevede
che il giudice dell’esecuzione venga adito direttamente dall’interessato, il quale con la
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ognuna delle altre tre rapine e mesi due di reclusione ed C 100,00 di multa per

domanda delinea l’ambito della conoscenza rimessa al giudice, sicché questi, secondo
il principio devolutivo, non può introdurre effetti non domandati, peggiorativi della
posizione dell’istante, in assenza di richieste in tal senso della pubblica accusa.
Pertanto, la predetta sentenza ha stabilito il seguente principio, cui il Collegio
aderisce: «Il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato
continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per

i

reati-satellite in misura

superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di
condanna».

continuazione superiore a quanto stabilito dal giudice della cognizione; peraltro, in
relazione alla continuazione con il reato di lesioni personali, il giudice dell’esecuzione
ha applicato un aumento di pena pecuniaria che il giudice della cognizione non aveva
inflitto.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo
esame al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

P.Q.M

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Così deciso il dì 08 marzo 2018.

Nella fattispecie, invece, il giudice dell’esecuzione ha applicato un aumento per

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