Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22299 del 04/05/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 22299 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

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21.21,

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sul ricorso proposto da:
ASIMITI GHEORGHE N. IL 01/07/1972
avverso la sentenza n. 1288/2011 TRIBUNALE di AREZZO, del
04/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

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Data Udienza: 04/05/2016

Motivi della decisione
Asimiti Gheorghe ricorre [rectius, propone appello, convertito in ricorso per
cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile] avverso la sentenza del
Tribunale di Arezzo che lo ha condannato all’ammenda di euro 3.000,00 per il
reato di cui all’art.116 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, commesso in Arezzo il 18
gennaio 2010.
L’esponente deduce erronea valutazione delle risultanze probatorie.
Deve, anzitutto, osservarsi che la contravvenzione di cui all’art.116, comma
15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo
dall’arti, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla
contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato.
L’art. 8 del citato decreto – legislativo ha, poi, introdotto una deroga al
principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; ha
previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito
sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o
decreto penale irrevocabili.
Non si provvede a disporre la trasmissione degli atti alla Prefettura
competente ai sensi dell’art. 8 del citato decreto – legislativo in quanto, alla data
di entrata in vigore della norma più favorevole, era maturato il termine massimo
di prescrizione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato.
Così deciso in data 4 maggio 2016
Il Presidente

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