Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22298 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22298 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BEN BARKA CHAWKI nato il 19/09/1982

avverso l’ordinanza del 06/02/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCI%
lette/SInktite le conclusioni del PG (1„

Data Udienza: 08/03/2018

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di
Ben Barka Chawki di applicazione della continuazione in ordine al reato di cui all’articolo 73,
comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (trasporto e cessione di eroina), commesso il 26 agosto 2013
e giudicato con sentenza di patteggiamento del 19 febbraio 2014 divenuta irrevocabile il 15
gennaio 2015, e ai reati di cui agli articoli, 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) e 73,
comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (acquisto a fine di spaccio di eroina, commessi in concorso),

patteggiamento del 26 gennaio 2015, divenuta irrevocabile il 18 dicembre 2015.
Il Tribunale ha rilevato che i reati per i quali si chiede il riconoscimento della
continuazione sono stati commessi a notevole distanza di tempo e con modalità diverse,
perché uno commesso in concorso, e che sono eterogenei, perché uno legato da continuazione
con un episodio di resistenza a pubblico ufficiale. Ha quindi osservato che non emergono
elementi da cui trarre che siano stati deliberati unitariamente, Ha aggiunto che lo stato di
tossicodipendenza, provato alla data del 14 febbraio 2014, non lo è per il periodo precedente,
di commissione del primo reato, e che in ogni caso esso non legittima una presunzione di
unicità del disegno criminoso.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, che
ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione, dal momento che sono stati valorizzati,
per negare la continuazione, elementi a tal fine neutri, che si è affermato che la distanza
temporale tra i reati è ampia, quando invece si tratta di pochi mesi, che non si è considerato
l’omogeneità tra gli episodi riguardanti sostanze stupefacenti e che lo stato di
tossicodipendenza, provato alla data del 14 febbraio 2014, può ragionevolmente essere
ritenuto anche per il periodo precedente, in cui fu commesso il primo reato.
Ha proposto ricorso personale il condannato, che ha lamentato l’ingiustizia della
decisione.
Il procuratore generale presso questa Corte, intervenuto con requisitoria scritta, ha
chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
Preliminarmente questa Corte rileva l’inammissibilità della richiesta di riconoscimento
della continuazione proposta da Ben Barka Chawki e valutata dal Tribunale di Bologna con
l’ordinanza ora impugnata, con conseguente annullamento di quest’ultima.
Come si trae dall’ordinanza del Tribunale di Bologna, i reati che vengono in rilievo
hanno formato oggetto di sentenze di patteggiamento.
Il necessario riferimento normativo è allora alle disposizioni dell’articolo /188 disp. att.
c.p.p., secondo cui il condannato deve concordare con il pubblico ministro l’entità della pena
detentiva per poter chiedere l’applicazione della disciplina del reato continuato, col limite che la

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connessi dalla continuazione e commessi il 4/5 febbraio 2014 e giudicati con sentenza di

pena concordata non superi il tetto massimo di pena patteggiabile, quindi i cinque anni o i due
anni nel caso di cui all’articolo 444, comma 1-bis, c.p.p.
Secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, in tali casi non è “sufficiente allegare
e dimostrare la sussistenza del solo presupposto della riconducibilità dei fatti criminosi ad un
disegno criminoso unitario secondo la previsione generale dell’art. 671 c.p.p., ma è preteso: a)
che l’applicazione della relativa disciplina sia oggetto di concorde richiesta dall’interessato e del
pubblico ministero; b) che, in assenza del precedente requisito, il disaccordo del pubblico
ministero sia ritenuto ingiustificato dal giudice dell’esecuzione; c) che la pena complessiva

da parte dal giudice dell’esecuzione” – così Sez. 1, n. 1749 del 26/4/1993, Imprice, rv.
194423; Sez. 1, n. 18233 del 2/4/2014, Costanzo, Rv. 259892 -.
Questo schema procedimentale non è stato osservatostal ricorrente: come si trae dalla
lettura dell’ordinanza impugnata, in cui si dà atto della richiesta del condannato e dell’aver il
giudice deciso dopo aver sentito le parti, non v’è stata una concorde richiesta né la
determinazione concordata del quantum di pena da applicare per continuazione.
I precedenti di questa Corte, per il caso in cui il giudice si pronunci al di fuori del
modulo delineato dall’articolo 188 disp. att. c.p.p., sono nel senso sia dell’illegalità ed
abnormità del provvedimento del giudice che rideterimini la pena secondo le regole generali,
non tenendo conto del limite massimo di pena detentiva applicabile – Sez. 1, n. 12461 del
18/02/2005, Liberti, Rv. 231261 -; che dell’inammissibilità della richiesta di riconoscimento
della continuazione – Sez. 1, n. 29678 del 9/7/2003, Verardi, Rv. 225541 -.; che, ancora,
dell’illegittimità del provvedimento del giudice che accolga la richiesta del condannato e,
tuttavia, ridetermini autonomamente la pena secondo le regole generali – Sez. 1, n. 18794 del
27/3/2013, Dumitru, Rv. 256028 -.
La ragione sottesa alle decisioni appena richiamate – al di là della diversità di formule
che hanno condotto ora all’annullamento senza rinvio ora alla dichiarazione di inammissibilità
del ricorso- consiste nell’apprezzamento dell’inidoneità di una richiesta unilaterale senza
accordo sulla quantificazione dell’aumento per continuazione a provocare un utile e legittimo
intervento della giurisdizione esecutiva. Il riconoscimento del vincolo tra reati oggetto tutti di
sentenze di patteggiamento deve inscriversi in uno schema pur esso negoziale, perché la
delibazione in fase esecutiva di un aspetto che naturalmente appartiene all’ambito del giudizio
di cognizione non può segnare una frattura del modello di composizione della vicenda
processuale che si è imposto nella sede propria.
Ne consegue che, nonostante la legge non stabilisca espressamente alcuna
conseguenza per le richieste proposte al di fuori del percorso normativamente tracciato, deve
ritenersi che esse siano inammissibili, perché le indicazioni di legge sulle modalità di
proposizione non ammettono alternative.
L’inammissibilità, come è noto, non è disciplinata come istituto generale relativo a tutti
gli atti di domanda di parte; una regolazione puntuale è riservata dal codice di rito alle
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stabilita non superi i limiti dell’art. 444 c.p.p.; d) che la stessa riceva il riscontro di congruità

impugnazioni, che tra gli atti di domanda di parte sono i più importanti. Stabilisce l’articolo
591, comma 4, c.p.p. che “l’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma
2”, e quindi dal giudice dell’impugnazione che è chiamato alla delibazione preliminare ed
essenziale di ammissibilità della domanda, “può essere dichiarata in ogni stato e grado del
procedimento”.
Questa regola, che accomuna l’inammissibilità dell’impugnazione al trattamento delle
patologie processuali più gravi – inutilizzabilità, nullità assolute -, ben può estendersi ai difetti
delle domande che, al pari degli atti di impugnazione, abbiano la funzione di provocare una

giurisprudenziale risalente, secondo cui “l’inammissibilità sanziona una invalidità, sempre
rilevabile d’ufficio nel corso del processo, per la quale la norma processuale non prevede
alcuna sanatoria (salvo il limite preclusivo del giudicato) ed alla quale non possono ritenersi
applicabili le sanatorie generali previste per la nullità, neppure quelle derivanti dal
raggiungimento dello scopo dell’atto, dovendo per la natura del pubblico interesse posto a base
dell’inammissibilità equipararsi quest’ultima alle nullità assolute insanabili – Sez. 5, n. 2554 del
13/10/1980, Cervi, Rv. 146732 -.
La rilevazione dell’inammissibilità della domanda, sfuggita al giudice del merito, può
dunque essere compiuta in sede di legittimità pur senza devoluzione con i motivi di ricorso,
appunto perché il regime del vizio è tale da consentire una pronuncia d’ufficio ed al di fuori dei
motivi, secondo quanto disposto dall’articolo 609, comma 2, c.p.p. L’inammissibilità della
domanda travolge necessariamente il provvedimento impugnato, che non avrebbe dovuto
essere pronunciato.
La sopravvenuta assenza di un presupposto della decisione – la domanda, appunto riconduce il provvedimento impugnato nella categoria di quelli non consentiti dalla legge di cui
all’articolo 620, comma 1, lett. d), c.p.p., che devono essere annullati da questa Corte senza
rinvio.
Gli atti vanno dunque restituiti al Tribunale di Bologna affinché, eliminato il
provvedimento assunto in forza di una richiesta inammissibile, il procedimento esecutivo possa
essere introdotto validamente da una nuova domanda articolata nel rispetto delle essenziali
forme di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettere gli atti al Tribunale di
Bologna.
Così deciso in Roma, 8 marzo 2018.
Il co

Il presidente

decisione giudiziale sul merito della questione devoluta. Si conferma così un orientamento

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