Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22297 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22297 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PEDULLA RICCARDO nato il 29/04/1964 a GENOVA

avverso l’ordinanza del 14/07/2017 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consi li re GIU PPE
lette/s9rifite le conclusioni del PG

;

NTALU

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Data Udienza: 08/03/2018

Ritenuto in fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della continuazione in favore di
Riccardo Pedullà, condannato una prima volta con sentenza divenuta irrevocabile il 12 luglio
2012 per più fatti di appropriazione indebita in continuazione, commessi dal 2007 al 2009, e
per altro episodio di appropriazione indebita commesso nell’aprile 2011; ed una seconda, con
sentenza divenuta irrevocabile 1’8 giugno 2017, per più episodi di peculato in continuazione.

azioni criminose e non il segno di una preventiva pianificazione di tutti i reati; che al momento
del primo incarico di liquidatore sociale, risalente al 2007 o poco prima, il Pedullà non poteva
certo sapere dell’altro incarico giudiziale in una procedura esecutiva di espropriazione
immobiliare. Da qui la conclusione dell’estemporaneità delle condotte criminose, peraltro non
omogenee, dato che solo nei fatti della seconda sentenza il Pedullà ha rivestito la qualità di
pubblico ufficiale. Gli episodi di peculato in continuazione sono stati commessi a ridosso del
2011 e quindi non sono temporalmente contigui a quelli di appropriazione indebita.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la difesa del Pedullà, che ha articolato più
motivi.
Col primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge, evidenziando che il Pedullà,
pressato dai debiti, cercava sin dal 2007 di ottenere incarichi di curatore fallimentare o addetto
alla vendita di esecuzioni immobiliari per lucrare denaro.
Col secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione, sia perché si afferma che sono
stati adempiuti gli oneri difensivi e poi si nega la continuazione; sia perché le difficoltà
economiche denunciate sono state svilite a movente criminoso; sia per la negazione della
omogeneità e contiguità temporale delle condotte.
Col terzo motivo ha dedotto la nullità della notificazione dell’avviso di udienza,
effettuata, nonostante il Pedullà fosse detenuto, al domicilio eletto presso il difensore.
Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento
con rinvio dell’ordinanza per nuovo esame.
La difesa ha quindi depositato memoria, con cui ha insistito nei motivi di ricorso.

Considerato in diritto
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente rilevata l’infondatezza del motivo relativo all’asserita nullità della
notificazione. Come ripetutamente affermato da questa Corte “è valida la notifica eseguita
presso il domicilio eletto dall’imputato detenuto e non presso il luogo di detenzione, atteso che
anche l’imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161,
comma primo, c.p.p.”. Nella stessa occasione questa Corte ha precisato “che l’elezione di
domicilio, avendo natura di dichiarazione di volontà a carattere negoziai-processuale necessitante, ai fini della sua validità, del rispetto di determinate formalità – può essere
1

Ha a tal fine rilevato che le dedotte difficoltà economiche hanno costituito il motivo delle

superata, solo in forza di un atto formale di revoca e non in ragione di elementi fattuali” – Sez.
2, n. 15102 del 28/2/2017, Gulizzi, Rv. 269863 -.
Ciò premesso, si rileva che il provvedimento impugnato è viziato da un significativo
difetto di motivazione.
In esso si afferma che non possono trarsi elementi per l’affermazione del vincolo della
continuazione dalla “prospettata contiguità temporale”, nonostante la precisazione che i fatti di
peculato sono stati commessi a ridosso del 2011 e nel 2011, e si trascura che detti fatti, legati
tra loro dalla continuazione, sono collocati all’interno dell’arco temporale interessato dalla

Vale allora il principio, già fissato da questa Corte, secondo cui “il giudice
dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 c.p.p. per il riconoscimento del
vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la
valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra
reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli
oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di
accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di
prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di
disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle
risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento” Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903 -.
Al giudice dell’esecuzione spetta dunque di approfondire l’indagine, dandone adeguata
motivazione, circa l’elemento sintomatico della contiguità temporale, tenendo presente che il
giudice della cognizione ha riconosciuto la continuazione tra i fatti di appropriazione indebita
commessi dal 2007 al 2011 e che i fatti di peculato, pur essi uniti tra loro da continuazione per
dettrminazione del giudice della cognizione, si collocano entro l’arco temporale, più ampio,
della prima concatenazione di fatti in continuazione. Occorre dunque valutare se questo dato
temporale, unito all’altro indice della omogeneità delle condotte appropriative, che
costituiscono il nucleo di fatto anche dei delitti di peculato, possa rilevare, ed in che termini,
nella riconsiderazione delle relazioni tra le due distinte sequele di continuazione.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Genova
Così d ciso in Roma, 8 marzo 2018.
Il cons I ere estensore

Il presidente

commissione, in continuazione, dei più fatti di appropriazione indebita.

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