Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22297 del 04/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22297 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIVRIERI DOMENICO N. IL 29/04/1977
avverso la sentenza n. 6762/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 04/05/2016

Livrieri Domenico propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di
condanna emessa dal Tribunale di Milano in relazione al reato di cui agli artt.
624, 625, comma 1, n.4 e 99 cod.pen.
L’esponente deduce, con unico motivo, erronea interpretazione ed
applicazione dell’art.625, comma 1, n.4 cod. pen.; secondo il ricorrente non è
emerso che l’imputato avesse commesso il furto con abilità, agilità o astuzia e la
Corte di Appello ha confuso il concetto di destrezza con quello di temerarietà,
avendo l’imputato compiuto il furto all’interno di una caserma quando il
maresciallo si era allontanato dalla stanza ed in presenza di una crisi d’ansia
successiva al fatto.
Il ricorso è inammissibile.
Giova, sul tema in questione, sottolineare che i giudici di merito hanno
ravvisato l’aggravante del furto con destrezza nel fatto che l’imputato <è riuscito a consumare il reato nel breve frangente in cui il maresciallo che lo aveva fermato per altro reato si era allontanato per fare delle copie.. egli ha approfittato altresì della confusione creata da lui stesso per la crisi d'ansia per mettere a segno il delitto>. Si tratta di motivazione coerente con l’orientamento
interpretativo della Corte regolatrice, a mente del quale le ragioni giustificative
della previsione di questa aggravante si fondano sull’esistenza di una particolare
abilità dell’agente idonea a neutralizzare le ordinarie difese della persona offesa.
Ciò che caratterizza la destrezza è, infatti, la circostanza che l’agente si avvalga
di una sua particolare abilità (Sez. 2, n. 9374 del 18/02/2015, Di Battista, Rv.
263235; Sez. 4, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207; Sez.5, n. 15262
del 23/03/2005, Gabriele, Rv. 232140; Sez.4, n. 10184 del 10/12/2004,
dep.2005, Illoni, Rv. 230991) per distrarre la persona offesa, per indurla a
prestare attenzione ad altre circostanze o, in sintesi, per attenuare comunque la
sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento della cosa. Questa
interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità indica che per ravvisare
l’aggravante sia necessario comunque l’approfittamento di una qualunque
situazione di tempo o di luogo idonea a sviare l’attenzione della persona offesa,
distogliendola dal controllo che normalmente viene esercitato sulla cosa al fine di
garantirsene il possesso (Sez.2, n. 18682 del 15/01/2015, Bono, Rv. 263517;
Sez.5, n.7314 del 17/12/2014, dep. 2015, H, Rv. 262745; Sez. 5, n. 11079 del
22/12/2009, dep. 2010, Bonucci, Rv. 246888; Sez.4, n. 42672 del 10/05/2007,
Aspa, Rv. 238296; Sez. 5, n. 44018 del 10/10/2005, Fazio, Rv. 232811).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 4 maggio 2016
Il Co it

iere estensore

Il Presidente

Motivi della decisione

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