Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22295 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22295 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

CIURRIA Domenico, nato il 27/06/1973;

Avverso l’ordinanza n. 169/2017 del Tribunale di Bari in data 20/06/2017;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. Simone Perelli,
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

1

Data Udienza: 08/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 20/06/2017 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza di riconoscimento della continuazione avanzata da
Ciurria Domenico in relazione a tre sentenze di condanna (e cioè: sentenza in data
08/10/2013 del Tribunale di Bari; sentenza in data 04/12/2013 del Tribunale di Bari;
sentenza in data 16/07/2014 del Tribunale di Bari), le prime due relative alla cessione
di sostanze stupefacenti e la terza attinente i reati di evasione, danneggiamento e

indicato alcun elemento che legasse i reati suddetti, ma che comunque essi non
presentavano omogeneità, poiché gli ultimi erano del tutto diversi dai primi e non
appariva ragionevole ipotizzare che l’interessato avesse progettato di evadere e
danneggiare mentre in precedenza spacciava sostanze stupefacenti; peraltro l’arco
temporale di commissione non era breve ed i reati dimostravano soltanto una
propensione a delinquere.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato per mezzo del difensore
Avv. Cosimo Damiano Pantaleo, deducendo, ex art. 606, comma 1 lett. e),
cod.proc.pen., mancanza di motivazione: sostiene che l’ordinanza impugnata non
aveva considerato in alcun modo lo stato di tossicodipendenza del condannato che
legava sia i primi due reati (di identica natura) che le condotte connesse e conseguenti
da quello stato, che era stato attestato con documentazione dimostrativa.

3. Il P.G. chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.
È noto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la nozione di
continuazione, delineata nell’art. 81, comma 2, cod. pen., presuppone l’anticipata e
unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente
del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, e tale situazione è ben diversa da
una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se
dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (tra le altre, Sez.
1, n. 35797 del 12/05/2006, dep. 25/10/2006, Francini, Rv. 234980; Sez. 4, n. 16066
del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632; Sez. 1, n. 48125 del
05/11/2009, dep. 17/12/2009, Maniero, Rv. 245472; Sez. 2, n. 40123 del
22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862). La prova di detta congiunta
previsione – ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la

lesioni personali. Rilevava il Tribunale di Bari che l’instante non aveva prospettato o

minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un
singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate – poiché
attiene alla “inesplorabile interiorità psichica” del soggetto, deve essere ricavata di
regola da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale
sottostante alle condotte tenute.
Tra tali indici, esemplificativamente elencati dalla giurisprudenza, vengono in
considerazione la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a
fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle

intervallo temporale. Questi fattori, che, singolarmente considerati, non costituiscono
indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria e, aggiunti l’uno
all’altro, incrementano la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo
disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento delle circostanze
indiziarie favorevoli (tra le altre, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010,
Bonasera, Rv. 246838; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 12/03/2013, Daniele,
Rv. 255156), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente
dimostrativo, della esistenza di detto unitario disegno, quale preordinazione di fondo
che unifica le singole violazioni, e l’accertamento diretto al riconoscimento o al diniego
del vincolo della continuazione, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve
assumere il carattere della effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato
a semplici congetture o presunzioni (tra le altre, Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008,
dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, dep.
23/12/2009, Notaro, Rv. 245833).
Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato, la cognizione del
giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va
eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle
azioni od omissioni che si assumono essere “in continuazione”. Le sentenze devono
essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate
dall’istante e fornendo del tutto esauriente valutazione.

2. Va evidenziato che, in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell’art.
671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della Legge n° 49/2006, lo stato di
tossicodipendenza deve essere documentato dall’interessato ovvero deve emergere
dagli atti al fine della sua valutazione (Sez 5, n. 10797/2010). In altri termini,
l’indicazione di uno stato di tossicodipendenza nel soggetto agente non è condizione
sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, ma deve, però, formare
oggetto di specifico esame da parte del Giudice dell’Esecuzione qualora emerga dagli
atti o sia stato altrimenti documentato dal condannato (Sez. 1, n. 18242/2014).
Nella fattispecie non può dirsi che il giudice dell’esecuzione non abbia preso in
considerazione il fattore relativo alla tossicodipendenza invocato dall’instante: tuttavia,
3

violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto

al termine della disamina, ha rilevato che l’interessato non aveva prospettato elementi
tali da far concludere per il riconoscimento della continuazione, ostando a questo
risultato il dato cronologico (trattandosi di reati posti in essere in un ampio arco
temporale, e cioè due anni), l’eterogeneità dei reati stessi (aventi natura molto
differente) ed anche l’estrema improbabilità, sul piano logico, di ipotizzare una
connessione tra condotte difformi commesse in epoche differenti e in condizioni
diverse.
Il ricorrente censura detta argomentazione e richiama uno stato di

allega al ricorso – per il rispetto del principio di autosufficienza – copia di un certificato
rilasciato dalla ASL di Bari in data 15/09/2008, dal quale emerge che, all’epoca, il
ricorrente era affetto da disturbo di personalità tipo borderline e dipendenza da
cannabinoidi nonché che egli dimostrava una sintomatologia ossessivo-compulsiva con
difficoltà a controllare gli impulsi.
Tuttavia, la decisione del giudice dell’esecuzione è corretta: la documentazione
allegata al ricorso si presenta come generica e risalente; essa non specifica il tipo di
sostanza stupefacente da cui il ricorrente sarebbe stato dipendente né il periodo esatto
di uso della sostanza stupefacente né, soprattutto, la connessione con i reati (i quali
risultano dall’ordinanza essere stati posti in essere in epoca successiva di qualche anno
alla data del certificato).
L’elemento di natura psicotica, poi, non dimostra il nesso tra i reati stessi. In altri
termini, il ricorrente – per come congruamente posto in evidenza dal Tribunale di Bari
– non aveva fornito adeguati elementi attestanti una unificazione criminosa tra i reati
commessi: ed anzi il ricorso si presenta come aspecifico, poiché non si confronta
realmente con la motivazione dell’ordinanza impugnata, limitandosi a richiamare una
condizione di tossicodipendenza come se essa fosse, di per se stessa, sufficiente ai fini
del riconoscimento della continuazione e come se essa elidesse totalmente la necessità
di dover ravvisare un’ideazione unitaria.
Questa valutazione è in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte: il
riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non
diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della
sussistenza dei concreti indicatori sopra menzionati, non essendo sufficiente, a tal fine,
valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino
comunque frutto di determinazione estemporanea.

4. Il ricorso deve dunque essere rigettato: consegue al rigetto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

4

tossicodipendenza, invocato al momento dell’istanza de qua come elemento unificante:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il dì 08 marzo 2018.
Il Consigliere estensore
(dott. Anton . b Mincpella)
f

Il Presidente
(dott. Angela Tardio)

/

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