Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22294 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22294 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIORENTINO EUGENIO nato il 25/03/1968 a SEREGNO

avverso il decreto del 06/06/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal ConsigMIREPPF SANTr\IUCIA;
lette/sàtite le conclusioni del PG

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Data Udienza: 08/03/2018

Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione
della misura patrimoniale disposta a carico di Eugenio Fiorentino dal Tribunale di Monza,
divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 28 ottobre 2014.
La Corte di appello ha rilevato l’insussistenza di prove nuove scoperte e sopravvenute
alla conclusione del procedimento, ed ha evidenziato che la richiesta è interamente fondata sui
risultati delle indagini difensive già prodotti nel giudizio di prevenzione. Ha quindi affermato

della revisione delle sentenze di condanna, in particolare per il fatto che le prove nuove
debbono essere scoperte e sopravvenute alla conclusione del procedimento, non essendo
altrimenti ammissibile la richiesta fondata su prove acquisite ma non valutate. In ogni caso ha aggiunto – la richiesta è ammissibile se proposta nei sei mesi dalla definitività del
provvedimento di confisca, mentre quella in esame è stata presentata ben oltre il termine di
legge.
Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore del Fiorentino che ha dedotto il vizio
di violazione di legge, evidenziando che l’assunto della Corte territoriale è il risultato di una
non corretta applicazione della disciplina legislativa e dei principi elaborati dalla giurisprudenza
di legittimità circa i presupposti della revocazione. Data la natura tendenzialmente inquisitoria
del giudizio di prevenzione, v’è maggiore necessità di dilatare il concetto di “prova nuova”,
pena la grave compromissione del diritto di difesa.
Quanto alla ritenuta tardività della richiesta, il difensore ricorrente ha osservato che con
la pronuncia della Corte di cassazione del 28 ottobre 2014 non poteva dirsi irrevocabile il
provvedimento ablatorio, dato che l’eventuale accoglimento del ricorso straordinario proposto
per errore di fatto avrebbe fatto rivivere il ricorso in appello.
Il procuratore generale presso questa Corte, intervenuto con requisitoria scritta, ha
chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, rilevando la tardività della richiesta di
revocazione.
La difesa ricorrente ha quindi prodotto memoria per meglio illustrare le ragioni per le
quali la richiesta di revocazione non può dirsi tardiva, dovendosi tener conto del ricorso
straordinario per errore di fatto avverso il provvedimento di rigetto del ricorso per cassazione
proposto contro il decreto di confisca.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
La ragione prevalente che ha condotto alla dichiarazione di inammissibilità della
richiesta di revocazione si sostanzia nella tardività della stessa.
Secondo quando disposto dall’articolo 28, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011, la richiesta
deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica per quel che ora interessa – la scoperta di nuove prove.
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che l’istituto della revocazione delle misure di prevenzione patrimoniali si differenzia da quello

L’assunto difensivo, secondo cui la pronuncia della Corte di cassazione del 28 ottobre
2014, che rigettò il ricorso avverso il provvedimento di confisca, non segna il momento di
irrevocabilità del provvedimento ablatorio è manifestamente infondato. Il successivo ricorso
straordinario per errore di fatto non può certo essere preso ora in considerazione come fatto
ostativo alla irrevocabilità del provvedimento, dato che con la menzionata pronuncia della
Corte di cassazione si erano conclusi i giudizi di impugnazione ordinaria.
Quanto detto vale al di là del pur importante rilievo che “il ricorso straordinario per
errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che

prevenzione – Sez. un., n..13199 del 21/7/2016, Nunziata, Rv. 269790 -.
Quel che è decisivo, ai fini dell’apprezzamento di inammissibilità del ricorso in esame, è
che il ricorso straordinario per errore di fatto “è un mezzo di impugnazione straordinario che
consente la rescissione delle decisioni definitive solo nell’ipotesi di suo accoglimento, per cui in
caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso la sentenza di legittimità impugnata resta
definitiva a norma dell’art. 648, comma 2, c.p.p. – Sez. 6, n. 49877 del 29/11/2013, Bernabei,
Rv. 258363 -.
Deve allora essere ribadito il giudizio di inammissibilità della richiesta, che è vizio
radicale ed insanabile, e ciò esime dal prendere in esame l’altro motivo di doglianza.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e di una somma, che si reputa equa in euro duemila, in favore della
Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché al pagamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, 8 marzo 2018.
Il consigiEe estensore
Giusepp

cia

Il presidente
Angela Tardio

intervengono ante iudicatum”, e quindi, tra le altre, delle decisioni in materia di misure di

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