Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22293 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22293 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BORGHETTI PIOFRANCESCO nato il 16/10/1956 a MODENA

avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
ROBERTO ANIELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l’avvocato MATTEO SPINELLI , in difesa della parte civile Limoni S.p.A., che
ha concluso riportandosi alla memoria già depositata e rimettendosi alla Corte
quanto alla liquidazione delle spese;
uditi gli avvocati FABIO LATTANZI e FRANCO CARLO COPPI, in difesa di
BORGHETTI PIOFRANCESCO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei
motivi di ricorso.

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATI-0

1. Con sentenza 18 maggio 2017 la Corte di Cassazione, Quinta sezione
penale, pronunciava, tra gli altri, sul ricorso proposto da Piofrancesco Borghetti
avverso la sentenza 8 aprile 2016 della Corte di appello di Milano, che lo aveva
giudicato colpevole del delitto di associazione per delinquere (capo A) e – per
quanto di rilievo in questa sede – di più delitti di bancarotta, fraudolenta (capi B
e D) e semplice (capo E/F).

appello accertato in relazione a più esteso ambito temporale, Borghetti era stato
condannato per aver fondato e diretto un sodalizio volto a commettere reati
concorsuali, tributari e contro il patrimonio, tramite l’impiego di strutture
societarie, anche di diritto americano (come FAB) ovvero di tipo offshore site in
c.d. paradisi fiscali, a lui ed ai correi riconducibili, volte a depredare il patrimonio
delle società operative (Limoni s.p.a., e la controllata Castinghome, costituite nel
processo parte civile, e Vapro International s.r.I., in situazione di grave
insolvenza e poi fallita), parimenti dall’imputato gestite o detenute.
La bancarotta fraudolenta sub B) era integrata dall’avere l’imputato
distratto, o comunque dissipato, in danno della massa creditoria di Vapro,
l’importo corrispondente al valore (1.300.000 euro) della quota di partecipazione
di Vapro in FAB, quota ceduta il 14 dicembre 2005, senza effettivo introito del
corrispettivo, alla società Brighton Gestao e Investimentos Limited, con sede in
Madeira. La bancarotta fraudolenta sub D) era integrata dall’avere Borghetti
distratto, sempre in danno della massa creditoria di Vapro, la somma
complessiva di 1.252.860 euro, corrispondente al valore della merce ceduta, dal
luglio al dicembre 2008, da Vapro a FAB, senza pagamento del corrispettivo. La
bancarotta semplice sub E/F era consistita nell’aver protratto l’attività d’impresa
di Vapro, ricorrendo solo tardivamente alle procedure previste dalla legge
fallimentare, e così aggravando la situazione economica e finanziaria della
società. In relazione a tutte le bancarotte, la Corte di appello aveva riformato,
nel senso dell’affermazione della penale responsabilità, la pronuncia assolutoria
di primo grado.

2. Con la sentenza di legittimità, sopra richiamata, il ricorso di Borghetti era
stato dichiarato inammissibile quanto al capo E/F, e respinto quanto ai rimanenti
capi sopra descritti.
Avverso la stessa sentenza Borghetti ha proposto, tramite i difensori di
fiducia, ricorso per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.,
affidato a quattro motivi.

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Quanto al reato associativo, già ritenuto in primo grado ma dal giudice di

Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione al capo B), l’errore
percettivo in cui sarebbe incorsa questa Corte, consistito nel travisamento del
reale valore delle merci oggetto di un sottostante negozio di compravendita da
Vapro alla società olandese JTG. Il prezzo di questa cessione fu stabilito in circa
900.000 euro, ma secondo la sentenza di legittimità le merci valevano 2.400.000
euro, prezzo al quale furono da JTG subito rivendute. La differenza (1.300.000
euro) avrebbe costituito la provvista (illecitamente procurata in danno di Vapro)
con cui la società Brighton onorò l’acquisto della quota di partecipazione in FAB,

depauperamento del patrimonio della società poi fallita. Ebbene dagli atti di
causa, dal ricorrente evidenziati, emergerebbe in maniera inequivoca che il
valore delle merci compravendute non fosse affatto 2.400.000 euro, e da questo
errore sarebbe stato irrimediabilmente deviato il giudizio.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione al capo D), l’errore percettivo
in ordine all’inesistenza del pagamento delle merci oggetto d’imputazione,
pagamento che dagli atti, dal ricorrente valorizzati, risulterebbe regolarmente
avvenuto, nonché l’errore di fatto consistito nell’avere questa Corte ritenuto che
sul punto la sentenza d’appello non fosse stata censurata.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione al capo E/F, l’errore di fatto
consistito nell’avere questa Corte posto a fondamento della dichiarata
inammissibilità del ricorso, in questa parte, la circostanza che con i motivi di
appello non sarebbe stata censurata l’esistenza di un aggravamento del dissesto.
Con il quarto motivo si deduce, sempre in relazione al capo E/F, l’errore
percettivo consistito nell’omesso esame del motivo dell’originario ricorso per
cassazione, con cui si eccepiva la nullità della sentenza di appello per mancata
correlazione tra accusa e decisione, sul punto inerente la qualificazione, come
operazione imprudente, della sottoscrizione del derivato Unicredit, circostanza
non menzionata in imputazione.

3. Con memoria tempestivamente depositata le parti civili Limoni s.p.a. e
Castinghome Gmbh hanno argomentato nel senso dell’inammissibilità del
proposto ricorso per errore di fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 18651 del
26/03/2015, Moroni, Rv. 263685; n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280)
che l’errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio
previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato

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che sarebbe in realtà avvenuto a costo zero e previa precedente condotta di

da una svista, o da un equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella
lettura degli atti interni al giudizio stesso; errore ulteriormente connotato
dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta
percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione
diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, mentre qualora la
causa dell’errore verificatosi (o additato come tale) non sia identificabile
esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, e la decisione abbia
comunque contenuto valutativo, si è al più di fronte ad un errore di giudizio, non

2. Alla stregua di tali principi, il proposto ricorso straordinario non merita
accoglimento.
La sentenza di legittimità, con esso censurata, ha invero analiticamente
esaminato il ricorso ordinario a suo tempo avanzato nell’interesse di Borghetti
avverso la condanna risultante a suo carico in esito ai gradi di merito,
motivatamente concludendo per la sua inammissibilità o infondatezza.
Le odierne doglianze segnalano errori che, ove commessi, cadono su aspetti
inessenziali, ovvero non si identificano in una fuorviata rappresentazione
percettiva, ma hanno contenuto valutativo.
Ne discende che non è configurabile nei casi prospettati un errore di fatto
influente, bensì eventualmente di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del
rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.

3. Invero, quanto al capo B) della rubrica, già la Corte territoriale, con
ragionamento ritenuto non illogico dalla Suprema Corte, aveva ritenuto che la
sussistenza della distrazione emergesse dalla circostanza che la provvista per il
pagamento del prezzo (già sottostimato, perché non rivalutato rispetto al
pregresso acquisto) della partecipazione in FAB fosse provenuta dall’indebito
plusvalore realizzato da JTB, la quale aveva comprato da Vapro merci per
900.000 euro che aveva rivenduto lo stesso giorno a terzi ad euro 2.400.000;
circostanza che rendeva evidente come in sostanza Vapro si fosse pagata da sé il
prezzo medesimo.
Si tratta di una deduzione fondata su premessa logica assolutamente
plausibile, che comunque rappresentò un punto controverso della causa penale,
su cui giudice d’appello e giudice di legittimità ebbero a pronunciare, rispetto a
cui si può al limite lamentare l’errore di valutazione ma non la fallace percezione
sensoriale di un fatto.
Lo stesso dicasi per il capo D), posto che la Suprema Corte ebbe a ritenere
scevra da vizi logici la decisione impugnata, nella parte in cui questa muoveva

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deducibile mediante l’impugnazione straordinaria.

dall’inadempimento di FAB verso Vapro, in relazione alle fatture del periodo
luglio/dicembre 2008 – inadempimento, si badi, in sé e per sé ritenuto anche in
primo grado, la cui sentenza lo dà per incontestato nella sua materialità – sulla
base di quello che la sentenza di legittimità ha ritenuto «un dato documentale
autonomamente leggibile e significativo, ossia le fatture e i documenti di
trasporto emessi ed intestati a FAB, da cui evincere la spedizione della merce
verso gli Stati Uniti».
Il profilo è stato dunque preso in esame dalla sentenza censurata, e, se

Quanto al capo E/F, è decisivo il rilievo che la declaratoria d’inammissibilità
è stata fondata – in via assorbente – sul fatto che i motivi, non confrontandosi
adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, tendevano a
fornire una diversa ricostruzione delle singole vicende esaminate, criticando le
valutazioni della Corte territoriale attraverso richiami alle consulenze di parte, le
quali non potevano essere incluse nel patrimonio conoscitivo del giudice di
legittimità (che, si aggiungeva, non può autonomamente rileggere i fatti di causa
o adottare i parametri di ricostruzione e valutazione graditi al ricorrente solo
perché da lui ritenuti maggiormente plausibili).
E nella ricostruzione della Corte d’appello il tema dell’aggravamento del
dissesto, ascrivibile alle scelte gestionali anche dell’imputato, era ampiamente
trattato, avendolo essa ritenuto per effetto della progressiva distruzione del
patrimonio netto di Vapro, indipendentemente dal mero dato contabile della
formale diminuzione, nel corso degli anni, dell’indebitamento della società;
profilo questo che, secondo l’odierno ricorso, sarebbe l’elemento di fatto già
proposto all’attenzione della Corte di legittimità e da questa pretermesso, ma
che al contrario – nella logica decisoria sposata dai giudicanti – è privo di rilievo
decisivo.
Ne discende l’infondatezza dei primi tre motivi del ricorso straordinario.

4. Circa infine il presunto omesso esame della censura di nullità della
sentenza di appello, per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., oggetto
del quarto odierno motivo, va rilevato come di tale doglianza si desse
espressamente conto, da parte della sentenza di cassazione qui censurata,
nell’esposizione dei motivi di ricorso.
Occorre allora ribadire che non è consentito denunciare col ricorso
straordinario l’omesso scrutinio di determinate deduzioni contenute in uno
specifico motivo del pregresso ricorso, il quale motivo il giudice di legittimità
abbia tuttavia non pretermesso (a cagione di svista puramente sensoriale circa la
materiale esistenza in atti del mezzo di impugnazione in parola), bensì censito e

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errore vi è mai stato, si tratterebbe di errore valutativo.

quindi tacitamente valutato e disatteso nel suo globale giudizio di non pertinenza
e conseguente inammissibilità delle censure.
Il

profilo è comunque manifestamente privo di decisività, perché la

questione dei derivati è marginale rispetto all’aggravamento del dissesto: si
trattava, in verità, di questione introdotta dalla difesa come deduzione a
discarico, ma dalla Corte territoriale valutata in senso opposto e valorizzata
come argomento rafforzativo di responsabilità.

5. Alla conclusiva reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili,
che, tenuto conto dell’identità di posizione processuale e dell’impegno
defensionale profuso, si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché alla rifusione in favore delle parti civili Limoni s.p.a. e
Castinghome Gmbh, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, delle
spese sostenute nel grado, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per onorari
(oltre accessori IVA e CPA) come per legge.
Così deciso il 06/03/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Franc sco Centofanti

Mariastefanja-Di Tornassi

Onde l’infondatezza anche del quarto motivo del ricorso straordinario.

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