Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22290 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 22290 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDI FERNANDO ENZO nato il 05/04/1973 a CAGNANO VARANO

avverso la sentenza del 03/11/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
FOGGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI

Data Udienza: 25/01/2018

v

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Lombardi Fernando Enzo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia di applicazione nei
suoi confronti della pena di anni uno, mesi otto e giorni dieci di reclusione ed
euro 600,00 di multa per i reati di detenzione e ricettazione di arma clandestina
e coltivazione di marijuana.

Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono però successivi al 4
agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è
esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in
ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale delta Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
proc. pen.; Sez. U, 21/12/2017, Aiello, informazione provv. n. 30 del 2017).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

La circostanza che la causa d’inammissibilità è frutto di una modifica
normativa di poco precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale
è stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere
profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in
favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 25 gennaio 2018

Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA