Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2229 del 16/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2229 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ESPOSITO VINCENZO N. IL 08/05/1973
avverso l’ordinanza n. 366/2010 TRIBUNALE di NAPOLI, del
26/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1) Con ordinanza in data 26.3.2012 il G.E. del Tribunale di Napoli
rigettava l’istanza, proposta da Esposito Vincenzo di revoca e/o
sospensione della esecuzione dell’ordine di demolizione, disposto con la
sentenza del Tribunale di Napoli del 5.12.2006, irrevocabile 18.32007.
Propone ricorso per cassazione Esposito Vincenzo, a mezzo del difensore,
denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione stante la
nullità dell’ordine di demolizione per la pendenza del procedimento
demandato alla P.A., nonché la incongruenza, carenza ed illogicità di
motivazione in ordine alla istanza di sospensione ex art.34 comma 2 DPR
380/01.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) L’ordine di demolizione non viene disposto dall’a.g. in supplenza
dell’autorità amministrativa. La giurisprudenza di questa Corte ha da
tempo superato tale impostazione, avendo ritenuto che anche il giudice
garante della tutela assicurata dalla legislazione urbanistica e che a
tale tutela si riconnette l’attribuzione di un autonomo potere di
emettere provvedimenti ripristinatori specifici, qualora perduri la
situazione di illegalità offensiva dell’interesse protetto dalla norma
penale violata e ciò anche quando l’autorità amministrativa non sia
rimasta inerte, ma abbia essa stessa adottato provvedimenti analoghi
per eliminare l’abuso edilizio. Il potere-dovere della A.6. “concorre” con
quello della P.A. “titolare anch’essa, in base alla normativa urbanistica,
del potere dovere di demolire il manufatto abusivo ovvero di acquisirlo al
proprio patrimonio. Il coordinamento tra l’intervento specifico giudiziario
e quello generale, di carattere amministrativo si realizza non già a livello
dei rispettivi poteri, bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti,
spettando al giudice dell’esecuzione valutare la compatibilità del
provvedimento di demolizione con le determinazioni dell’Amministrazione,
al fine di decidere se vi siano i presupposti per metterlo i esecuzione e
con quali modalità (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.702 del 142.2000).
2.2) Non c’è dubbio che l’ordine di demolizione debba intendersi emesso
allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve
verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con
atti amministrativi. E’ altrettanto indubitabile, però, che neppure il
rilascio del permesso in sanatorio determina automaticamente la revoca
dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice,
comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo
della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano

1

OSSERVA

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende
della somma di curo 1.000,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consigliere pst.
I
i 1 nte
,

insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr.ex mults
Cass.pen.sez.3 n144 del 30.12003 -P-M-c/o Ciavarella).
2.3) Il ricorrente neppure in questa sede ha evidenziato alcun atto della
P.A. che si ponga in contrasto con il disposto ordine di demolizione,
avendo fatto genericamente riferimento alla ‘possibilità di futuri ed
eventuali determinazioni amministrative contrastanti con la demolizione*.
2.4) Quanto alrapplicabilita dell’art.34 comma 2 DPR 380/2001, secondo
cui quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte
eseguita in conformità , il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica
una sanzione pari al doppio….n, il 6.E., con accertamento di merito,
argomentato ed immune da vizi logici (come tale non sindacabile in questa
sede di legittimità), ha ritenuto che non risultava documentato che dalla
demolizione potesse derivare pregiudizio al fabbricato adiacente.
2.5) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende della
somma che pare congruo determinare in curo 1.000,00 ai sensi
dell’art.616 c.p.p.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA