Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22289 del 04/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22289 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NIANG MEDOU MAME N. IL 21/03/1978
avverso la sentenza n. 783/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 04/05/2016

La Corte di Appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente
riformato sul punto relativo al trattamento sanzionatorio la pronuncia di
condanna emessa dal Tribunale di Genova nei confronti di Niang Medou Mame,
ritenuto responsabile del reato previsto dagli artt.56, 624, 625 n.2 cod. pen.
Medou Mame Niang propone ricorso per cassazione deducendo vizio di
motivazione in merito ai criteri di individuazione della pena congrua in relazione
alle caratteristiche oggettive del fatto.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha
spiegato le ragioni poste a fondamento della determinazione della pena, in
particolare il comportamento processuale dell’imputato ed i suoi precedenti, di
cui uno anche grave. Occorre, in proposito, ricordare che una specifica e
dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella
determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata
in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media,
risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta
implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena
in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013,
Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez.
4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 4 maggio 2016
Il Con

estensore

Il Presidente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA