Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22288 del 04/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22288 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI DATO PASQUALE N. IL 31/10/1977
avverso la sentenza n. 2631/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 04/05/2016

Di Dato Pasquale ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli
indicata in epigrafe, che ha riformato concedendo il beneficio della non menzione
la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in relazione all’imputazione di cui
agli artt.110,99, 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen.
Si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di
motivazione sul presupposto che la motivazione sia carente sia sul punto relativo
all’effettiva identificazione dell’imputato quale autore del furto, sia in ordine alla
recidiva che in merito al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
Le censure mosse dal ricorrente risultano generiche. I motivi del ricorso, a
pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto,
innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 4 maggio 2016
Il C

re estensore

Il Presidente

Motivi della decisione

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