Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22287 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22287 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI MARIA MASSIMO nato il 28/03/1978 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 04/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
sentite le conclusioni del PG dott. MARILIA DI NARDO, che ha chiesto
l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
L’avvocato FAVA ROBERTA chiede l’accoglimento del ricorso.

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Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 4.7.2017 il Tribunale di Catania,
quale giudice ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza
pronunciata in data 14.4.2017 con cui il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catania aveva respinto la richiesta, presentata dal difensore di Di
Maria Massimo, di revoca della custodia cautelare in carcere.
L’ordinanza, rilevato che l’appello aveva valorizzato le risultanze di

– gli indizi di colpevolezza a carico del Di Maria erano fondati su accuse
provenienti dal collaboratore Di Marco Gaetano, riscontrate da intercettazioni
telefoniche e video riprese;

dalla visione delle immagini, estrapolate dai servizi di video

sorveglianza, era risultato che il conducente dello scooter era di bassa statura e
scarsamente perito nella guida;
– la consulenza tecnica della difesa era fondata su ipotesi, sia
relativamente al modello di scooter impiegato dal killer, sia quanto alla postura
del conducente;
– lo scooter era scarsamente visibile dalle immagini e il conducente non
risultava poggiare bene il piede a terra, ma solo con la punta del piede.

2. Il difensore di fiducia di Di Maria Massimo ha proposto ricorso per
cassazione, denunciando difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in relazione alla imputazione di
omicidio volontario di Maccarone Maurizio, commesso in data 14.11.2014.
Il ricorso evidenzia che con consulenza tecnica di parte, redatta dal prof.
Battiato, era stata accertata la incompatibilità, dal punto di vista antropometrico,
tra l’indagato e il soggetto ripreso dal sistema di videosorveglianza del cali center
di Adrano; che il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di
revoca della misura, aveva osservato che la consulenza non aveva valore
scientifico; che l’ordinanza impugnata aveva sostenuto che a fronte delle accuse
provenienti dal collaboratore Gaetano Di Marco e dalle intercettazioni telefoniche
non aveva rilievo il risultato fornito dalla consulenza tecnica di parte.
Con particolare riferimento al dato dell’altezza, essendo Di Maria alto m.
1,54, l’ordinanza aveva osservato che, comunque, dalle immagini si poteva
notare che il conducente era di bassa statura, riuscendo a malapena a toccare
terra con i piedi.
La difesa evidenzia che la consulenza tecnica di parte aveva accertato la
tipologia di scooter utilizzato ( un Aprilia Leonardo), peraltro risultante anche

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consulenza antropometrica effettuata su incarico della difesa, ha osservato che:

dall’esame degli atti delle indagini preliminari, e quindi aveva verificato che la
posizione tenuta dal conducente dello scooter, come visibile nelle immagini di
una video ripresa, sarebbe possibile solo ad un uomo alto più di m. 1,65.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, articolato genericamente, svolge argomenti attinenti

1. Il ricorso, pur dichiarando di voler dedurre profili di contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, si limita a
proporre una critica al merito della decisione assunta dal Tribunale, dando una
lettura diversa del compendio probatorio .
Inoltre, il ricorso è formulato genericamente, in quanto, pur essendo la
decisione impugnata relativa alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a
carico del ricorrente, non ha evidenziato la rilevanza, nel contesto degli elementi
di prova a carico del Di Maria, del singolo dato probatorio ( incompatibilità
antropometrica fra il ricorrente e il soggetto ripreso nei video della tele
sorveglianza) valorizzato.

2. L’ordinanza impugnata ha ritenuto priva di rilevanza probatoria la
consulenza antropometrica di parte in quanto effettuata sulla base di due
elementi controversi: il modello di motoveicolo e la posizione assunta dal
conducente nelle immagini.
Il ricorso ha inteso opporre una diversa lettura delle prove, sostenendo
che in atti risulterebbe accertato il modello di motoveicolo e che vi sarebbero
immagini dalle quali apparirebbe in maniera assai chiara la posizione del
conducente del motoveicolo.
Il ricorrente, senza peraltro allegare al ricorso né la consulenza di parte
né gli ulteriori atti di indagint valorizzati, propone, dunque, in sede di legittimità
una nuova valutazione del merito.
In particolare, in sede di legittimità è consentito l’esame degli atti solo
ove venga dedotto il difetto di motivazione sotto il profilo del travisamento della
prova, con onere per la parte ricorrente di allegare l’atto processuale non
considerato ovvero travisato così da far emergere direttamente il dato probatorio
contrastante con l’assunto del giudice.
Nel caso in esame, poi, i dati probatori, che il ricorso non allega e
nemmeno indica, costituirebbero la base per una successiva attività di

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esclusivamente al merito e quindi va dichiarato inammissibile.

valutazione tecnica, che, allo stato, risulta compiuta solo in via unilaterale da
parte della difesa.
Infine, pur risultando, dall’ordinanza impugnata, una molteplicità di indizi
a carico del Di Maria, il ricorso non indica quale valenza, nel quadro accusatorio,
avrebbe l’eventuale incompatibilità antropometrica, per cui gli argomenti, di
merito, proposti dal ricorso non risultano, nemmeno, connotati dal carattere
della decisività.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa
equo determinare in C 2.000, 00.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del
ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria,
di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di riferimento, ai
sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro d)uemila in favore della Cassa delle
Ammende. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen. .

Così deciso il 25.1.2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Mi hele Biapchi

Angela Tardio

(i)–fmid

1,,,< Va quindi dichiarata la inammissibilità del ricorso.

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