Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22284 del 04/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22284 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HDIDOU NABIL N. IL 04/05/1985
avverso la sentenza n. 5087/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 04/05/2016

Hdidou Nabil ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino
indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di
Torino in relazione ai reati di cui agli artt.186, comma 7, e 187, comma 8, d. Igs.
30 aprile 1992, n.285.
Si censura la sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione
degli artt.186, comma 7, 187, comma 8, cod. strada, 62 bis e 133 cod. pen. per
avere i giudici di appello negato le attenuanti generiche omettendo così di
adeguare le sanzioni al fatto oggetto del processo, per avere ritenuto che
entrambi i reati contestati fossero qualificabili come reati aggravati dall’evento,
mentre si tratta di norme che si limitano ad un rinvio quoad poenam, per avere
attribuito valore al precedente specifico dell’imputato trascurando che nel sinistro
occorso il giorno di commissione dei reati contestatigli egli avesse riportato
lesioni non lievissime.
Il ricorso è inammissibile.
Le censure mosse dal ricorrente risultano generiche. I motivi del ricorso, a
pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto,
innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta,
risultando inammissibili le deduzioni prive di tale confronto.
In ogni caso, tanto l’istanza di riduzione della pena irrogata in primo grado
quanto l’istanza di applicazione delle circostanze attenuanti generiche risultano
ampiamente esaminate dal giudice di appello, che è pervenuto al diniego in
ragione dei precedenti penali, anche specifici, dell’imputato, della gravità del
fatto e dell’inattendibilità della tesi difensiva circa lo stato confusionale causatogli
dalle lesioni subite in seguito al sinistro. Occorre, poi, ricordare che una specifica
e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella
determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata
in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media,
risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta
implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena
in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013,
Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez.
4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). L’obbligo di motivazione
può, peraltro, ritenersi assolto con l’indicazione dei criteri ritenuti dirimenti senza
che il giudice sia tenuto a motivare con esplicita analisi di tutti gli elementi
valutativi previsti dal predetto articolo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 4 maggio 2016
estensore

Il Presidente

Motivi della decisione

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