Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22283 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22283 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
NAPOLI
nel procedimento a carico di:
EQUABILE SALVATORE nato il 29/11/1981 a NAPOLI
TERRACCIANO EDUARDO nato il 07/06/1981 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 18/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO che ha chiesto il rigetto del
ricorso del P.M..
Uditi i difensori avvocato VANNETIELLO DARIO che ha chiesto il rigetto del
ricorso del P.M. e avvocato PECORARO CARLO che ha chiesto il rigetto del ricorso
del P.M..

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, provvedendo
sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di Terracciano Eduardo ed
Equabile Salvatore avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello
stesso Tribunale applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per il
delitto di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 7 legge 203 del 1991, annullava
l’ordinanza impugnata e disponeva l’immediata scarcerazione dei due richiedenti.

entrambi i soggetti, ma riteneva insussistenti le esigenze cautelari in
considerazione della risalenza del

tempus commissi delicti (agosto 2005). In

effetti, entrambi i richiedenti erano sottoposti «a detenzione da lungo tempo
(rispettivamente: 2006 e 2011), situazione sintomatica del superamento della
persistenza del presunto stato di pericolosità, in particolare con riferimento ai
rapporti con ambienti di criminalità organizzata.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli – DDA – deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il Tribunale del riesame, per valutare le esigenze cautelari, aveva fatto
riferimento alla regola generale prevista dall’art. 274, comma 1 / lett. c) cod. proc.
pen. e non al disposto dell’art. 275, comma 3,cod. proc. pen..
Contrariamente all’assunto dell’ordinanza impugnata, la disciplina delle
esigenze cautelari con riferimento ai reati di cui all’art. 51, comma 3 bis, cod.
proc. pen. non era in alcun modo mutata: una presunzione relativa di esigenze
cautelari superabile solo quando risultino in positivo elementi specifici da cui sia
possibile desumere, in concreto, la insussistenza delle esigenze cautelari.
Le esigenze di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. altro non sono che
quelle descritte dall’art. 274 cod. proc. pen., con tutti i caratteri, quindi anche di
concretezza ed attualità, previsti dalla norma.

Il Tribunale del riesame aveva dato rilevanza al mero dato cronologico che,
peraltro, non è l’unico considerato dall’art. 274, lett. c) cod. proc. pen.; d’altro
canto, la Cassazione ha stabilito che, in presenza della presunzione di cui all’art.
275, comma 3 / cod. proc. pen., il Giudice dell’ordinanza genetica non debba dare
motivazione in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, a meno che la
significativa durata, unita ad altri fattori, possa dare dimostrazione
dell’inesistenza di esigenze cautelari.
Il G.I.P., nell’ordinanza genetica, aveva appunto effettuato tale valutazione;
il Tribunale del riesame, invece, non aveva tenuto conto della giurisprudenza che

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Il Tribunale confermava la sussistenza della gravità indiziaria nei confronti di

esclude il venir meno di esigenze cautelari in conseguenza dello stato di
detenzione, ben potendo essa venire meno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il percorso logico seguito dal Tribunale del riesame per annullare l’ordinanza

riassumere: partendo dalla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen., il Tribunale ha ritenuto la stessa “vinta”, sia per il decorso del tempo dalla
data di commissione del reato di omicidio aggravato ex art. 7 legge 203 del
1991, sia per la lunga detenzione subita dai due indagati; in conseguenza del
venir meno della presunzione, il Tribunale ha ritenuto necessario ricercare
elementi positivi di attualità delle esigenze cautelari e, non avendo avuto tale
ricerca successo, ha ritenuto di annullare l’ordinanza.
La lettera dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non permette affatto
questo procedimento: la legge stabilisce una presunzione di sussistenza delle
esigenze cautelari, sia pure relativa, che non prevede affatto possa venir meno,
così da onerare il giudice di argomentare positivamente sulla loro esistenza;
piuttosto il giudice deve acquisire elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari (in questo caso non si pone la questione della possibilità di
soddisfarle con misure meno afflittive della custodia in carcere).

Come efficacemente nota il Pubblico Ministero ricorrente, la modifica dell’art.
274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47,
con l’inserimento dell’aggettivo “attuale” in aggiunta a “concreto” per definire il
pericolo della commissione di gravi delitti da parte dell’indagato, non ha inciso
affatto sulla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: in effetti,
così come in precedenza la legge presumeva che, in caso di gravi indizi di
determinati reati, sussistesse il concreto pericolo di consumazione di altri gravi
reati, dopo la modifica predetta la norma ora presume che, sussistendo i gravi
indizi, sussista il concreto ed attuale pericolo di altri gravi reati.
Né l’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., che impone al giudice che
applica la misura di tenere conto “anche del tempo trascorso dalla commissione
del reato” ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, induce ad una
soluzione differente: questa Corte ha ripetutamente affermato che, qualora sia
stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati
nell’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., non è necessario che l’ordinanza

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impugnata sotto il profilo dell’inesistenza delle esigenze cautelari si può così

cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla
commissione del fatto, così come richiesto dall’art. 292, comma secondo, lett. c),
dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di
cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari
salvo prova contraria (Sez. 3, n. 33037 del 15/07/2015 – dep. 28/07/2015, G e
altri, Rv. 264190; per reati di carattere mafioso: Sez. 1, n. 17624 del
17/12/2015 – dep. 28/04/2016, S, Rv. 266984).
Del resto, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua ad operare anche

dell’espressa riserva contenuta nell’art. 299, comma 2,cod. proc. pen..

In definitiva, si deve ribadire che l’art. 274, comma primo, lett.

c), cod.

proc. pen., così come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, per il quale è
necessaria la sussistenza di un pericolo di reiterazione del delitto non solo
concreto ma anche attuale, va riferito anche alle ipotesi di obbligatoria custodia
in carcere previste dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., rispetto alle
quali, quindi, la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo
qualora sia dimostrata l’inattualità di situazioni di pericolo cautelare (Sez. 6, n.
12669 del 02/03/2016 – dep. 25/03/2016, Mamone, Rv. 266784); usando altre
espressioni, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all’art.
275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla
norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo
cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.
detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di
attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016 – dep.
28/07/2016, Barra e altri, Rv. 268664).
L’interpretazione della norma fin qui adottata – conforme alla lettera della
legge e alla volontà del legislatore che, appunto, nel 2015 ha ritenuto di non
modificare, sotto questo profilo, l’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. – non
contrasta affatto con una esegesi costituzionalmente orientata della normativa,
tenuto conto della “tenuta” costituzionale della norma che qui si applica.

Avendo il Tribunale abbandonato il criterio indicato dal legislatore, la
motivazione dell’ordinanza risulta astratta e del tutto sganciata dalle circostanze
concrete e dalla situazione degli indagati, non avendo il Tribunale cercato, né
tanto meno acquisito, elementi che dimostrassero l’insussistenza delle esigenze
cautelari; cosicché, da una parte lo stato di detenzione è stato ritenuto far venir
meno le esigenze cautelari, contro il costante insegnamento di questa Corte (da
ultimo, Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015 – dep. 19/11/2015, Kamal Ahmid, Rv.

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nella fase successiva della revoca o sostituzione delle misure, in forza

265070), dall’altra i motivi delle condanne riportate da Equabile e Terracciano
Eduardo, la loro dissociazione o meno dall’ambiente camorristico, i precedenti
penali e perfino la data della loro presumibile scarcerazione non sono stati
analizzati e valutati.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al
Tribunale del riesame di Napoli che si atterrà ai criteri interpretativi sopra

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Napoli in funzione di giudice del riesame.

Così deciso il 25 gennaio 2018

esposti.

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