Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22281 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22281 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MONINI BRUNO nato il 26/12/1953 a FIRENZE

avverso l’ordinanza del 11/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze
rigettava l’istanza di Monini Bruno, condannato alla pena di mesi cinque di
reclusione per omesso versamento di ritenute previdenziali, di ammissione alla
misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, applicando nei suoi confronti
quella della detenzione domiciliare.
Il Tribunale osservava che Monini aveva numerose pendenze dello stesso

seguito dell’intervenuta parziale depenalizzazione della fattispecie; la condanna
non era, quindi, episodica.
Il lavoro del condannato presso la ditta Fomes, di cui era amministratore il
figlio – ma la polizia giudiziaria aveva verificato che il ruolo era svolto dallo
stesso condannato – esponeva i dipendenti al rischio di reiterazione di condotte
criminose.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Monini Bruno, deducendo violazione
di legge e vizio di motivazione.
Il beneficio era stato negato, nonostante le positive informazioni fornite dai
Carabinieri, sulla base dei precedenti giudiziari e delle pendenze: in realtà,
buona parte delle pendenze erano state azzerate e le pendenze risalivano ad
epoca assai remota.
Il Tribunale non aveva posto l’attenzione sulla condotta presente e futura
del condannato e aveva erroneamente asserito che i proscioglimenti derivassero
dall’intervenuta depenalizzazione, poiché, al contrario, derivavano dall’accertata
impossibilità per il Monini di provvedere al versamento o dall’intervenuta
prescrizione. La condotta di Monini non era stata affatto posta in spregio ai diritti
dei lavoratori.
In definitiva, era mancata una corretta valutazione del comportamento del
condannato dopo la commissione del reato e una compiuta disanima della
personalità del soggetto.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma
lett. d) cod. proc. pen. per mancata assunzione di prova decisiva.
Il Tribunale non aveva tenuto conto delle visure camerali relative alla società
Fomes, che dimostravano che il condannato non è amministratore, facendo leva
sull’affermazione delle Forze dell’Ordine, senza chiedersi se si trattava di un
accertamento erroneo.
La circostanza che il ricorrente non ha compiti di amministratore fa venir

tipo, buona parte delle quali concluse con proscioglimento od archiviazione a

meno il pericolo di reiterazione dei reati.

In un terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento
al tema del reinserimento sociale del condannato.
Il Tribunale aveva concesso la detenzione domiciliare al condannato, ma non
aveva autorizzato la sua attività lavorativa sul presupposto che essa avrebbe
messo i dipendenti della società a rischio, senza tenere conto che Monini Bruno
non è né amministratore né legale rappresentante della ditta, con ciò violando
palesemente il diritto costituzionale al lavoro.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale dr. Francesco Salzano conclude per
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L’art. 47 ord. pen. prevede la concessione della misura alternativa
dell’affidamento in prova al servizio sociale quando il Tribunale ritiene che il
provvedimento, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione
del condannato ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri
reati.

L’ordinanza impugnata trascura del tutto il tema dell’utilità del lavoro per la
rieducazione del condannato, concentrando l’attenzione sul pericolo di
reiterazione di altri reati.
La valutazione, tuttavia, risulta astratta fin dall’individuazione dei reati che
Monini potrebbe porre in essere; per di più, il Tribunale non sembra tenere conto
che, se amministratore formale della società è il figlio – come sostenuto dal
ricorrente e come emerge dalle visure camerali un nuovo omesso versamento
delle ritenute previdenziali sarebbe attribuibile allo stesso, e non al condannato;
se, invece, si deve tenere conto del ruolo sostanziale di amministratore, la
detenzione domiciliare non gli impedirebbe di ordinare che i contributi
previdenziali non vengano versati.

In ogni caso, se il pericolo di reiterazione dei reati riguarda specificamente
quello di omesso versamento di ritenute previdenziali, il Tribunale avrebbe
dovuto valutare la situazione economica in cui la ditta facente capo al

f

condannato si trovava all’epoca delle violazioni e si trova oggi.

In definitiva, risulta evidente la necessità di una nuova valutazione che si
confronti con entrambi i criteri indicati dal legislatore e agganci la decisione a
dati concreti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Firenze.

Così deciso il 15 gennaio 2018

Il Consigliere estensore
Giacomo Rocc

Il Presidente
Angela Tardio

I

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