Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22280 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22280 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
CORTE APPELLO ANCONA nei confronti di:
TRIBUNALE PESARO
con l’ordinanza del 03/07/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
sentite le conclusioni del PG dott. MARILIA DI NARDO, che ha chiesto dichiararsi
la competenza del Tribunale di Pesaro.
Il difensore non è presente

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 3.7.2017 la Corte di appello di Ancona, rilevato che il
Tribunale di Pesaro, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato la propria
incompetenza a provvedere sulla richiesta, del Procuratore della wpubblica
presso il Tribunale di Pesaro, di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità, concessa a Chouaibi Said con sentenza 25.9.2012 del Tribunale
di Pesaro, parzialmente riformata dalla sentenza 17.1.2014 della Corte di appello

volta, competente a provvedere, in quanto la sentenza di appello menzionata
aveva riformato la sentenza del Tribunale di Pesaro solo in relazione alla
concessione della sanzione sostitutiva e quindi solo in relazione alla pena, con
conseguente applicazione della norma di cui all’art. 665, comma 2, cod. proc.
pen. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La norma di cui all’art. 665 cod. proc. pen. determina la competenza
come giudice dell’esecuzione di un provvedimento, pronunciato all’esito di
impugnazione con atto di appello, nel giudice di primo grado, se la relativa
sentenza è stata confermata ovvero riformata solo ” in relazione alla pena” dal
giudice di appello, in quest’ultimo negli altri casi.

Dall’esame degli atti risulta che la Corte di appello di Ancona, con
sentenza in data 17.1.2014, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo
grado, operando la sostituzione della pena inflitta dal Tribunale di Pesaro, con
sentenza in data 25.9.2012, con il lavoro di pubblica utilità.

2. La giurisprudenza ha chiarito che vi è riforma solo ” in relazione alla
pena” nel caso in cui il giudice di appello sia intervenuto solo in relazione alla
commisurazione della pena, e non anche nel caso in cui la riforma abbia
riguardato altre componenti del trattamento sanzionatorio ( riconoscimento o
esclusione di circostanze, modifica del giudizio di comparazione tra circostanze,
riconoscimento della continuazione) ( Sez. 1, 12.7.2017, Morelli, Rv. 270833;
Sez. 1, 30.6.2015, Sciannamea, Rv. 264508).
E’ stato dunque precisato, in positivo, che costituisce riforma solo ” in
relazione alla pena” la decisione di appello che incida solo sulla misura della pena
per effetto di un diverso giudizio sulla congruità della stessa, come anche la
decisione che riconosca o escluda i benefici della sospensione condizionale della

2

di Ancona, ha proposto conflitto di competenza, ritenendo di non essere, a sua

pena o della non menzione della condanna ( Sez. 3, 21.6.2011, Muoio, Rv.
251083; Sez. 1, 8.7.2004, Leocata, Rv. 229855).

3. Il collegio ritiene che anche nel caso di applicazione di una sanzione
sostitutiva, ai sensi dell’art. 186 , comma 9 bis, codice strada ovvero ai sensi
degli artt. 53 ss. D.P.R. 689/1981, non vi sia una riforma sostanziale della
decisione di primo grado, bensì un intervento che concerne solo la pena.
Invero, le sanzioni sostitutive, pur potendo avere ulteriori effetti

incidono solo sulle modalità di esecuzione della pena inflitta, che, in caso di esito
negativo della misura, viene ripristinata .
E’ significativo che la giurisprudenza ritenga vi sia incompatibilità fra la
misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e la sospensione condizionale
della pena ( Sez. 4, 2.7.2015, Zuncheddu, Rv. 264324), istituti entrambi
attinenti le modalità esecutive della sanzione penale.

4. Viene dunque affermato il principio di diritto secondo il quale: ” La
pronuncia di appello che si limiti a riconoscere la sanzione sostitutiva del lavoro
di pubblica utilità attua una riforma della sentenza di primo grado relativa solo
alla pena, con conseguente individuazione del giudice dell’esecuzione, ai sensi
dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., nel giudice di primo grado”.

5. Va quindi determinata la competenza del Tribunale di Pesaro, cui vanno
trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Pesaro, cui dispone trasmettersi gli
atti.
Così deciso il 25.1.2018.

processuali come nel caso specifico dell’art. 186, comma 9 bis, codice strada,

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