Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22280 del 04/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22280 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AIMARO DAVIDE N. IL 02/08/1971
avverso la sentenza n. 3608/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 04/05/2016

Aimaro Davide ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della
Corte di Appello di Torino in epigrafe, che ha rideterminato e ridotto la pena
inflitta con la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Vercelli in relazione
al reato di cui all’art.186, commi 2 lett.b) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992,
n.285.
L’esponente deduce inosservanza dell’art.129 cod.proc.pen. sul presupposto
che il giudice di merito avrebbe dovuto prosciogliere per insufficienza di prove
l’imputato.
Il ricorso è inammissibile.
La censura riguarda una questione non sottoposta al giudice di appello. E
secondo quanto, anche recentemente, affermato da questa Suprema Corte, la
regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma
2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione
questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni
rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe
stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento
nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di
motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del
ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in quanto non devoluto
con l’impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini,
Rv.256631). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l’art.609,
comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di
ricorso consentiti, si evince l’inammissibilità delle censure che non siano state,
pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà
inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013,
Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti,
Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 4 maggio 2016
Il Presidente
Il Co 001 , ere estensore

Motivi della decisione

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