Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2228 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2228 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RIGHI LORENZO N. IL 09/08/1978
avverso la sentenza n. 1801/2011 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1AI \tribunale di Pesaro, con sentenza emessa il 07/05/2012, ex art. 444
cod. proc. pen., applicava nei confronti di Lorenzo Righi – imputato del reato di
cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come contestato
in atti – la pena di anni quattro di reclusione ed C 14.000,00 di multa.
2. L’ interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
relazione alle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.; alla congruità della
pena, alla confisca dell’autovettura e del cellulare in sequestro.
3.Le censure dedotte nel ricors sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il IIIIMMaz – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l ‘assoluzione nel
merito dell ‘imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti. La confisca dell ‘autovettura e del telefono in sequestro è
legittima, trattandosi di cose utilizzate abitualmente per commettere i reati di
spaccio.
4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Lorenzo Righi
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore
Il Pre dente
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in