Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22279 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22279 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE

TREVISAN ADRIANO nato il 17/01/1951 a CAMINO AL TAGLIAMENTO

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avverso

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del 09/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE

sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di

Sorveglianza di Trieste dichiarava inammissibile l’istanza di affidamento in prova
al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da Trevisan Adriano per
difetto di una dichiarazione o elezione . di domicilio, prescritta ai sensi dell’art.
677, comma 2 bis,cod. proc. pen.
Il difensore del condannato, unico firmatario dell’istanza, aveva indicato una

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di
Trieste, deducendo violazione di legge.
L’art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen. deve essere applicata secondo una
interpretazione logico-sistematica costituzionalmente orientata, tenendo conto
che il decreto di inammissibilità comporta l’immediata revoca da parte del
Pubblico Ministero del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione.
L’obbligo di elezione di domicilio è stato dettato al fine di verificare dove
effettivamente l’interessato vive per valutare la concreta possibilità di eseguire la
misura alternativa: non si tratta, quindi, di un elemento meramente formale, ma
di uno dei temi di indagine che incidono sulla decisione del Tribunale.
L’applicazione rigida della norma comporterebbe la declaratoria di
inammissibilità dell’istanza anche se il soggetto fosse reperibile e regolarmente
residente. Occorre, in definitiva, un’interpretazione restrittiva della norma,
limitando i casi di inammissibilità alle istanze in cui la parte interessata o il
difensore non indichino un luogo di residenza completo.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta,
conclude per l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

L’istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione era stata
proposta dal difensore d’ufficio del condannato e non conteneva alcuna
dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta personalmente dal condannato,
come previsto dall’art. 677, comma 2 bis cod. proc. pen..
La norma impone che la dichiarazione o l’elezione di domicilio sia fatta dal
condannato personalmente nella domanda con cui viene chiesta la applicazione

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residenza “formale” del condannato, definendolo “irreperibile di fatto”.

di una misura alternativa e sanziona il mancato rispetto dell’obbligo con la
inammissibilità dell’istanza.
Questa Corte ha ribadito anche recentemente che le istanze di misura
alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma sesto, cod. proc. pen.,
deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal
difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal
condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante (Sez. 1, n. 30779 del
13/01/2016 – dep. 19/07/2016, Medeot, Rv. 267407), in ossequio

19/05/2010, Mammoliti, Rv. 246720).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che la finalità dell’art. 677
comma 1 bis, cod. proc. pen. è di rendere più spedito il procedimento davanti alla
magistratura di sorveglianza, disponendo di un domicilio certo presso il quale
procedere alle notifiche, e di evitare, conseguentemente, la possibilità di
improprie sottrazioni del condannato alla corretta esecuzione, nelle forme e
modalità di legge, delle sentenze di condanna a pena detentiva.
Tenuto conto del richiamo operato dalla norma in esame alle disposizioni
dell’art. 161 cod. proc. pen. “in quanto compatibili”, deve affermarsi che, ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di cui si discute, non è richiesta l’adozione di
formule sacramentali, essendo solo necessario che l’indicazione esprima con
chiarezza la volontà del condannato in ordine al luogo ove egli intende ricevere la
notificazione degli avvisi.
In particolare, con la dichiarazione di domicilio viene operata una “vera e
propria scelta” tra i luoghi indicati nell’art. 157 cod. proc. pen. con la
consapevolezza degli effetti processuali di tale scelta (Sezioni Unite, 17 ottobre
2006, n. 41280, Clemenzi).
Consegue che, compiendosi con la dichiarazione di domicilio un atto di
volontà dal quale discendono determinati effetti, è richiesta in proposito, pur
senza l’adozione di una forma vincolata, la presenza di requisiti minimi che
attengono sia al contenuto dell’atto, che deve corrispondere allo scopo da
perseguire, sia alla certezza della provenienza dell’atto da parte della persona
sulla quale grava l’onere, sia alla sicura destinazione di questo ad una
determinata autorità giudiziaria.
Quello che maggiormente rileva è, tuttavia, la riconducibilità all’interessato
della relativa manifestazione di volontà.

L’argomentazione del ricorso, secondo la quale la norma non impone l’uso di
formule sacramentali e la dichiarazione fatta dal difensore dovrebbe ritenersi
equivalente a quella dell’interessato, non può essere accolta: quello che

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all’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009 – dep.

maggiormente rileva è, infatti, la riconducibilità all’interessato della relativa
manifestazione di volontà, riconducibilità assicurata da modalità di legge che
convergono nel riconoscere la natura strettamente personale dell’atto di elezione
o dichiarazione di domicilio, con la conseguente esclusione che esso sia ad altri
delegabile ovvero sia surrogabile da una dichiarazione del difensore.

P.Q.M.

Così deciso il 25 gennaio 2018

Il Consigliere estensore
Giacomo Rocchi

Il Presidente
Angela Tardio

Rigetta il ricorso.

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