Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22279 del 04/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22279 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUFFA VINCENZO N. IL 04/06/1986
avverso la sentenza n. 2441/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 24/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 04/05/2016

Ruffa Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro indicata in epigrafe, che ha confermato la
pronuncia emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in relazione al reato di cui
all’art.186, comma 2 lett.b), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285.
L’esponente deduce, con un primo motivo, violazione dell’art.606 lett.b)
cod.proc.pen. in relazione al d.m. 22 maggio 1990, n.196, che dispone che in
occasione delle misurazioni si deve tenere conto che gli apparecchi sono soggetti
a margini di errore, ed all’art.379 reg. att. cod. strada, che stabilisce che si
debba prendere in considerazione quella tra le misurazioni che cristallizza il più
basso tasso alcolemico; con un secondo motivo, il ricorrente censura la
pronuncia per mancanza di motivazione, posto che la Corte territoriale, a fronte
di precise e puntuali deduzioni, non si è fatta carico di argomentare in proposito.
Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile, oltre che
generico.
Va rammentato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo
dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è
onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento
dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione
dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di
difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio (Sez. 4, n. 17463 del
24/03/2011, Neri, Rv. 250324). Le deduzioni svolte nel ricorso riproducono
analogo motivo di gravame al quale la Corte territoriale ha, contrariamente a
quanto sostenuto nel ricorso, replicato, sia pur sinteticamente, sottolineando
come non vi fosse prova di inattendibilità o di errore dell’esame mediante
etilonnetro.
Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6,
n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica
dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui
si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono
indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto,
innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in
esame, si limita a riprodurre il motivo d’appello, senza confrontarsi con la
motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità,
venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la
critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione
il provvedimento ora formalmente impugnato, fungi dall’essere destinatario di
specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle.
Ammende.
Così deciso in data 4 maggio 2016
Il

igliere estensore

Il Presidente

Motivi della decisione

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