Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22277 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22277 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ACQUAS BRUNO nato il 03/10/1973 a NUORO

avverso l’ordinanza del 20/06/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Felicetta Marinelli che ha chiesto il rigetto del
ricorso

Data Udienza: 25/01/2018

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 20.6.2017 il Tribunale di sorveglianza
di Cagliari ha respinto il reclamo proposto da Acquas Bruno avverso il decreto,
emesso in data 17.2.2017 e approvato dal magistrato di sorveglianza di Cagliari
in data 8.3.2017, con cui il direttore della casa circondariale di Cagliari aveva
revocato l’ammissione al lavoro all’esterno.
L’ordinanza ha rilevato che era pacifico il fatto che, in epoca antecedente e

aveva fatto uso di telefono cellulare; che era stato provato come, sin dal mese di
febbraio 2016, all’Acquas era stato impartito, oralmente, il divieto di utilizzare un
telefono cellulare, divieto, pur tuttavia, non inserito nelle prescrizioni scritte
dell’ammissione al lavoro all’esterno sino al 4.11.2016; che dunque il detenuto
aveva tenuto una condotta che lo rendeva inaffidabile e quindi giustificava la
revoca della ammissione al lavoro all’esterno.

2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Acquas Bruno,

denunciando, con il primo motivo, violazione degli artt. 21 ord. pen. e dell’art. 48
d.P.R. n. 230/2000, per aver il Tribunale dato rilievo ad una condotta ( l’uso di
telefono cellulare) che non risultava, sino alla data del 3 novembre 2016, vietata
nelle prescrizioni dettate dal provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno.
Il secondo motivo deduce il difetto di motivazione in relazione alle ragioni
della revoca dell’ammissione al lavoro all’esterno, non risultando alcuna
motivazione dell’incidenza della violazione della prescrizione rispetto al percorso
trattamentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, e va quindi pronunciato annullamento dell’ordinanza
impugnata.

1. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha fondato il rigetto del reclamo
avverso la revoca della ammissione al lavoro all’esterno sul rilievo che il
detenuto, prima del 3.11.2016, aveva fatto uso di telefono cellulare, condotta
vietata, e che tale condotta, grave, aveva determinato un giudizio di inaffidabilità
del detenuto e la conseguente revoca del beneficio.
Pacifica è la circostanza che il divieto dell’uso del telefono cellulare era
stato comunicato al detenuto in quanto ammesso al lavoro all’esterno, e pacifica

prossima al 3.11.2016, il detenuto Acquas Bruno, ammesso al lavoro all’esterno,

è anche la circostanza che tale divieto era stato inserito nello specifico
programma di ammissione al lavoro all’esterno solo in data 4.11.2016.

2. Il collegio rileva che la revoca del lavoro all’esterno va fondata su un
giudizio di inadeguatezza del beneficio rispetto alla finalità rieducativa, tenuto
conto della condotta tenuta dal soggetto.
Nel caso in esame il Tribunale, che ha valorizzato la violazione della
prescrizione orale che inibiva l’uso del telefono cellulare, ha dato motivazione

specifica prescrizione accettata dallo stesso all’atto di ammissione al lavoro
all’esterno.
L’ordinamento penitenziario richiede che le prescrizioni connesse al
regime del lavoro all’esterno siano formalizzate in documento scritto da
sottoporre alla accettazione del detenuto, e ciò al fine di documentare la presa di
coscienza da parte del detenuto degli obblighi connessi.
La violazione delle prescrizioni alle quali il detenuto si era obbligato
costituisce di per sé dato significativo della inaffidabilità del soggetto.
Nel caso in cui, invece, la condotta del detenuto non costituisca violazione
di una prescrizione inerente al programma, si deve compiere una specifica
considerazione di tutti gli elementi disponibili, onde fondare adeguatamente la
valutazione circa il permanere o meno delle condizioni per il beneficio.

3. Va dunque disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio
al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per nuovo esame, in applicazione del
principio sopra affermato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Cagliari.
Così deciso il 25.1.2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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Angela Tardio
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solo apparente, in quanto la condotta in rilievo non è in sé illecita, né viola una

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