Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22276 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22276 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ACQUAS BRUNO nato il 03/10/1973 a NUORO

avverso l’ordinanza del 20/06/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Marilia di Nardo, che ha chiesto la dichiarazione
di inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 20.6.2017 il Tribunale di sorveglianza
di Cagliari ha respinto il reclamo proposto da Acquas Bruno avverso il decreto,
emesso in data 20.12.2016, con cui il magistrato di sorveglianza di Cagliari
aveva revocato il permesso premio, della durata di giorni 15, concesso con
decreto in data 20.10.2016.
L’ordinanza ha rilevato che era pacifico il fatto che, in epoca antecedente e

aveva fatto uso di telefono cellulare; che era stato provato come, sin dal mese di
febbraio 2016, all’Acquas era stata impartito, oralmente, il divieto di utilizzare un
telefono cellulare, divieto, pur tuttavia, non inserito nelle prescrizioni scritte
dell’ammissione al lavoro all’esterno sino al 4.11.2016; che dunque il detenuto
aveva tenuto una condotta che lo rendeva inaffidabile e quindi giustificava la
revoca del permesso premio.

2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Acquas Bruno,

denunciando violazione degli artt. 21 e 30 ter ord. pen. e dell’art. 48 dpr n.
230/2000, per aver il Tribunale dato rilievo ad una condotta ( l’uso di telefono
cellulare) che non risultava, sino alla data del 3 novembre 2016, vietata nelle
prescrizioni dettate dal provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, e va quindi pronunciato annullamento dell’ordinanza
impugnata.

1. Si deve, innanzitutto, premettere che ( vedi Corte cost. sentenze n. 53
e 349 del 1993 e n. 227 del 1995) nella materia relativa ai permessi premio, ai
sensi dell’art. 30 ter ord. pen., è ammessa impugnazione in sede giurisdizionale,
con reclamo al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 30 bis ord. pen., e,
quindi, con ricorso per cassazione, per tutti i motivi previsti dall’art. 606 cod.
proc. pen. ( Sez. Un. 27.6.2006, Passamani).

2. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha fondato il rigetto del reclamo
avverso la revoca del permesso premio sul rilievo che il detenuto nel corso del
permesso, e prima del 3.11.2016, aveva fatto uso di telefono cellulare, condotta
vietata, e che tale condotta, grave, aveva determinato un giudizio di inaffidabilità
del detenuto e la conseguente revoca del permesso.

prossima al 3.11.2016, il detenuto Acquas Bruno, ammesso al lavoro all’esterno,

Pacifica è la circostanza che il divieto dell’uso del telefono cellulare era
stato comunicato al detenuto in quanto ammesso al lavoro all’esterno, e pacifica
è anche la circostanza che tale divieto era stato inserito nello specifico
programma di ammissione al lavoro all’esterno solo in data 4.11.2016.

3. Il collegio rileva che la revoca del permesso premio va fondata su un
giudizio di inadeguatezza del beneficio rispetto alla finalità rieducativa, tenuto
conto della condotta tenuta dal soggetto nel corso del permesso.

prescrizione orale che inibiva l’uso del telefono cellulare, ha dato motivazione
solo apparente, in quanto la condotta in rilievo non è in sé illecita, né viola una
specifica prescrizione accettata dallo stesso all’atto di ammissione al lavoro
all’esterno ovvero di concessione del permesso premio.
L’ordinamento penitenziario richiede che le prescrizioni connesse al
regime del lavoro all’esterno siano formalizzate in documento scritto da
sottoporre alla accettazione del detenuto, e ciò al fine di documentare la presa di
coscienza da parte del detenuto degli obblighi connessi.
La violazione delle prescrizioni alle quali il detenuto si era obbligato
costituisce di per sé dato significativo della inaffidabilità del soggetto.
Nel caso in cui, invece, la condotta del detenuto non costituisca violazione
di una prescrizione inerente al programma, si deve compiere una specifica
considerazione di tutti gli elementi disponibili, onde fondare adeguatamente la
valutazione circa il permanere o meno delle condizioni per il beneficio.

4. Va dunque disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio
al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per nuovo esame, in applicazione del
principio sopra affermato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Cagliari.
Così deciso il 25.1.2018.

Nel caso in esame il Tribunale, che ha valorizzato la violazione della

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