Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22274 del 04/05/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 22274 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

sul ricorso proposto da:
TAURO GIUSEPPE N. IL 09/04/1973
avverso la sentenza n. 220/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del
27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 04/05/2016

Tauro Giuseppe ricorre [rectius, propone appello, convertito in ricorso per
cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile] avverso la sentenza che lo ha
condannato all’ammenda di euro 2.500,00 per il reato di cui all’art.116 d. Igs. 30
aprile 1992, n.285, commesso in Mesagne il 16 novembre 2011.
L’esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sia in merito al
giudizio relativo alla responsabilità sia in merito alla determinazione della pena.
Deve, anzitutto, osservarsi che la contravvenzione di cui all’art.116, comma
15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo
comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla
contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato.
L’art. 8 del citato decreto – legislativo ha, poi, introdotto una deroga al
principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; ha
previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito
sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o
decreto penale irrevocabili.
In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non
essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito
amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità
amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge
di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli
artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 del
29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in esame l’art.9 d. Igs.
n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo. La sentenza va, pertanto,
trasmessa al giudice di merito, in quanto detentore degli atti, per l’inoltro
all’autorità amministrativa competente.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della sentenza al Tribunale di
Brindisi per l’inoltro degli atti all’autorità amministrativa competente ai sensi del
d. Igs. n.8 del 2016.
Così deciso in data 4 maggio 2016
estensore

Il Presidente

Motivi della decisione

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