Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22273 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22273 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LODI
nel procedimento a carico di:
FAQIHI JAWAD nato il 10/03/1980 a FQUIH BENSALAH( MAROCCO)

avverso l’ordinanza del 06/06/2017 del TRIBUNALE di LODI
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Stefano Tocci che ha chiesto il rigetto del ricorso

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lodi, in funzione di
giudice dell’esecuzione, dichiarava la nullità dell’ordine di esecuzione per la
carcerazione e contestuale decreto di sospensione emesso dal Pubblico Ministero
nei confronti di Faqihi Jawad e disponeva la sospensione dell’esecuzione della
sentenza del Tribunale di Lodi del 31/3/2015, disponendo l’immediata
scarcerazione del condannato.

stato notificato al condannato con il rito degli irreperibili, previo decreto di
irreperibilità del P.M. a seguito di verbale di vane ricerche dei Carabinieri di
Melegnano; il decreto faceva riferimento ad una relazione di notifica della
Stazione Carabinieri di San Donato Milanese che, peraltro, non risultava agli atti.
Unico accertamento ulteriore rispetto alle ricerche dei Carabinieri era la verifica
presso il DAP.
Secondo il Giudice, il decreto di irreperibilità era stato emesso dopo ricerche
insufficienti, cosicché la notifica doveva ritenersi irritualmente eseguita.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Lodi, deducendo violazione degli artt. 159 e 656, .comma 5 cod. proc. pen.
La valutazione della congruità delle ricerche che giustificano l’emissione del
decreto di irreperibilità deve essere fatta tenendo conto della visuale conoscitiva
che aveva il P.M. all’atto dell’avvio delle stesse ai fini della notifica del decreto di
esecuzione e contestuale sospensione.
Il P.M., in particolare, aveva la disponibilità della sentenza dalla quale
risultava il luogo di nascita del condannato – una città del Marocco in cui non era
possibile esperire ricerche, mancando un accordo di cooperazione con l’Italia – e
una residenza in Colturano, dove effettivamente il soggetto era stato cercato dai
Carabinieri di Melegnano.
Il Giudice aveva ritenuto insufficienti le ricerche sulla base del fascicolo della
cognizione, che il P.M. non aveva a disposizione, e di ricerche positive effettuate
successivamente a quelle oggetto del decreto di irreperibilità, in altro
procedimento.

3.

Il difensore di Faqihi Jawad ha depositato memoria, deducendo

l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
In effetti, il

Procuratore della Repubblica, contestualmente alla

presentazione del ricorso per cassazione, aveva provveduto a notificare
nuovamente ordine di esecuzione al condannato.
2

Il decreto di esecuzione e contestuale sospensione emesso dal P.M. era

Inoltre, il difensore sostiene la corretta applicazione degli artt. 159 e 656
cod. proc. pen. da parte del Tribunale di Lodi.

4. Il Procuratore Generale, dr. Stefano Tocci, nella requisitoria scritta,
conclude per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

interesse.
In effetti, la successiva notifica del decreto di esecuzione e contestuale
sospensione a mani proprie del condannato rende la questione della rituale
emissione del decreto di irreperibilità del tutto astratta, cosicché la decisione di
questa Corte non avrebbe alcun effetto concreto.
Come è noto, in materia di impugnazioni la nozione della “carenza
d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della
persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui
attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto
intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o
perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia
perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624
del 27/10/2011 – dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694); per l’ammissibilità
dell’impugnazione occorre, quindi un interesse immediato, concreto ed attuale a
rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione
giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una
decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. 1,
n. 8763 del 25/11/2016 – dep. 22/02/2017, Attanasio, Rv. 269199).
Tale criterio è costantemente applicato anche con riferimento alle
impugnazioni del Pubblico Ministero (ad esempio: Sez. 1, n. 47882 del
14/11/2013 – dep. 02/12/2013, P.G. in proc. Lisimberti, Rv. 257322).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 25 gennaio 2018

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Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di

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