Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22273 del 04/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22273 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTI ANDREA N. IL 25/08/1984
avverso la sentenza n. 2293/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 04/05/2016

La Corte di Appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la
pronuncia di condanna resa nei confronti di Berti Andrea dal Tribunale di Genova
in relazione al reato di cui all’art.9 ter, comma 1, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
deducendo vizio di motivazione in merito all’affermazione di responsabilità,
potendosi sostenere sulla base del compendio istruttorio, con altrettanta
plausibilità, che non fosse l’imputato il conducente di uno dei veicoli coinvolti
nella gara e che non fosse il Ginatta l’altro conducente; con un secondo motivo
deduce erronea interpretazione ed applicazione dell’art.9 ter cod. strada, che
non concerne le ipotesi di mero gareggiamento su strada, mentre la condotta
contestata andrebbe sussunta nella fattispecie disciplinata dall’art.141 cod.
strada; con un terzo motivo deduce erronea applicazione della legge processuale
penale in relazione alla mancata pronuncia di inammissibilità dell’appello
incidentale del pubblico ministero, nonostante la difesa avesse rinunciato alle
critiche svolte in punto di trattamento sanzionatorio.
Con memoria depositata in data 7 aprile 2016 il ricorrente ha presentato
motivi nuovi chiedendo applicarsi l’art.131 bis cod. pen. o dichiararsi estinto il
reato per prescrizione.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto tendente ad ottenere,
sotto l’egida della contraddittorietà della motivazione, una nuova valutazione in
fatto del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dunque
inammissibile. Per risolvere la questione posta dal ricorrente, che lamenta
l’erronea sussunzione della sua condotta nell’ambito di operatività dell’art.9 ter
cod. strada anziché in quello dell’art.141, comma 9, cod. strada, va ricordato che
il concorso tra fattispecie penali e violazioni amministrative è disciplinato dal
principio di specialità, ai sensi dell’art.9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e
che in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione
amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare
applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra
all’esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte (Sez. U,
n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; Corte Cost. n.97
del 3 aprile 1987; Corte Cost. n.287 del 4 novembre 2011). La fattispecie
astratta della gara in velocità tra veicoli a motore contiene, rispetto all’identica
fattispecie di illecito amministrativo, l’elemento specializzante dell’utilizzo di un
veicolo a motore, che pone l’art. 9 ter in rapporto di specialità unilaterale per
specificazione rispetto all’art.141, comma 9, cod. strada, imponendo
conseguentemente l’applicazione della sola sanzione penale, qualora la gara in
velocità si svolga tra conducenti di veicoli a motore.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto d’interesse del ricorrente, avendo
la Corte territoriale rigettato l’appello proposto dal Procuratore Generale.
L’istanza di sussunzione del fatto nell’ipotesi prevista dall’art.131 bis cod.
pen., che può essere presa in esame in quanto si tratta di norma entrata in
vigore successivamente alla pronuncia in grado di appello, è manifestamente
infondata sulla base del fatto accertato e valutato dalla sentenza impugnata.
Posto che il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri
riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del
danno o del pericolo, il grado della colpevolezza (Sez. U, n.13682 del
25/02/2016, Coccimiglio), il giudice di merito, analizzando la condotta ed il
pericolo derivatone, ha evidenziato trattarsi , ossia di un comportamento
definibile come concretamente pericoloso. A ciò si aggiunga la sottolineatura del
2

Motivi della decisione

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 4 maggio 2016
Il Co Ag■ i-re estensore
Il Presidente

grado di colpevolezza espresso dai numerosi contatti telefonici intercorsi tra i
due conducenti nel corso della folle gara, potendosi anche per tale profilo
escludere la particolare tenuità del fatto.
Si osserva, inoltre, che l’evidenziata inammissibilità del ricorso osta
all’applicazione della disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite
della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l’inammissibilità del ricorso
per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129
cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame,
successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del
22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

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