Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22270 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22270 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BARONE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HUYER SAMUEL nato il 24/07/1974 a TORINO

avverso l’ordinanza del 04/04/2017 del TRIBUNALE di MONZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona
del sost. SIMONE PERELLI, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

1

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4.4.2017 il Tribunale di Monza, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di Huyer Samuel volta
ad ottenere la sospensione del provvedimento di esecuzione (n. 952/2016 SIEP
del 25.10.2016) di pene concorrenti nella misura di anni uno, mesi uno e giorni
diciotto di reclusione.
A sostegno della decisione resa, il giudice evidenziava che parte della pena
suindicata costituiva residuo di quella compresa nel provvedimento di cumulo in

Monza, rispetto alla quale lo Huyer era stato ammesso alla misura alternativa
dell’affidamento in prova al servizio sociale, successivamente revocata dal
Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza del 24.4.2016.
Il ripristino della detenzione a seguito della revoca della misura alternativa non
consentiva la nuova sospensione dell’ordine di carcerazione benché lo stesso
avesse ad oggetto una pena inferiore ai tre anni.
L’istanza difensiva non poteva, altresì, trovare accoglimento in ragione della
presenza nel cumulo n. 878/2015 di reati ostativi.
2.

Avverso l’ordinanza ha interposto ricorso lo Huyer, tramite il proprio

difensore, confutando entrambi gli argomenti posti a fondamento della decisione
impugnata.
Si eccepisce, invero, l’errata applicazione dell’art. 656 cod. proc. pen., che tra i
presupposti di operatività annovera soltanto lo stato di libertà del condannato,
una pena da scontare non superiore a tre anni e l’assenza di reati ostativi, per cui
la riconducibilità della pena da scontare alla revoca di una misura alternativa
inerente lo stesso titolo non sarebbe da impedimento ad una nuova sospensione
dello stesso.
In ordine poi alla presenza di reati ostativi, deduce il ricorrente che,sulla base
dei principi del favor rei e della fungibilità dalla pena oggetto del provvedimento
di cumulo, avrebbe potuto essere scorporata quella inerente la condanna dello
Huyer per rapina impropria e conseguentemente ritenere la pena residua «non
affetta da ostatività».
3. Con requisitoria scritta depositata il 27.11.2017, il Procuratore Generale
presso questa Corte ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

La decisione impugnata è giuridicamente corretta ed è confutata dal

ricorrente con argomenti che si appalesano, invece, errati in diritto.
Trascura, invero, la difesa del condannato il disposto dell’art. 656, comma 7,
cod. proc. pen. in forza del quale «la sospensione dell’esecuzione per la stessa
condanna non può essere disposta più di una volta…», per cui, qualora (come nel
2

esecuzione n. 878/2015 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

caso di specie) venga revocata la misura alternativa dell’affidamento in prova al
servizio sociale (cui il condannato sia stato ammesso, su sua richiesta, a seguito
di sospensione del titolo esecutivo), il nuovo ordine di esecuzione non può più
essere sospeso.
Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la sospensione
dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente
preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione,
se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un

relazione a successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l’istanza
di misura alternativa presentata a seguito dell’originaria sospensione sia stata
rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri
nei limiti previsti per disporre la sospensione. Sotto altro profilo, l’art. 656,
comma 7, cod. proc. pen., con l’espressione “stessa condanna” si riferisce anche
ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, poiché questo istituto
comporta la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero
riferibili ad un’unica pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione delle
singole condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamente
considerate, si possa sospendere l’esecuzione (Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015,
Polini, Rv. 263380).
Da quest’ultimo rilievo discende la manifesta infondatezza anche della seconda
doglianza del ricorrente, in quanto, al di là di quanto si è già esposto in merito
alla esclusa possibilità di reiterare la sospensione del medesimo titolo esecutivo,
quest’ultima sarebbe stata, nel caso di specie, comunque preclusa dalla presenza
nel provvedimento di cumulo di una pena afferente un reato ostativo non
scorpora bile.
3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e da ciò consegue
la condanna della parte privata soccombente al pagamento delle spese
processuali ed anche, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 2000), al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 25 gennaio 2018.

provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere , reiterata in

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