Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2227 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2227 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MURA FORTUNATO N. IL 06/09/1949
avverso la sentenza n. 1590/2011 GIP TRIBUNALE di MARSALA, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1. Con sentenza del 12.4.2012 il &IP del Tribunale di Morsala applicava a Mura
Fortunato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti
sulla recidiva e ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex
art.444 c.p.p. di anni 2, mesi 8 di reclusione ed curo 11.700,00 di multa per il reato di
cui all’art.73 DPR 309/90.
Propone ricorso per cessazione il Mura, denunciando la violazione dell’art.129 c.p.p.
2. Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti é un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p. questa
Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione “soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente
in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis sez.un.27.3.1992- Di
Benedetto: sez.un.27.9.1995 n.18-5erafino).
Il &IP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’art.129 c.p.p. “attese le risultanze della comunicazione
notizia di reato, del verbale di arresto e sequestro…”.
2.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consigli
est.

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